Art. 40. 1. Il Consiglio superiore, su proposta del Direttorio e sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell'utile netto e la presentazione della proposta di destinazione dell'utile netto all'assemblea per l'approvazione. 2. L'utile netto e' cosi' destinato: a) alla riserva ordinaria, fino alla misura massima del 20 per cento; b) ai partecipanti, fino alla misura massima del 6 per cento del capitale; c) alla riserva straordinaria e ad eventuali fondi speciali fino alla misura massima del 20 per cento; d) allo Stato, per l'ammontare residuo. 3. La riserva ordinaria, se diminuita per perdite, deve essere reintegrata in misura corrispondente al suo precedente ammontare prima di dar luogo alle altre destinazioni previste dal secondo comma.