(Allegato-art. 40)
                              Art. 40. 
 
    1. Il Consiglio superiore, su proposta del Direttorio  e  sentito
il Collegio sindacale, delibera il piano di  ripartizione  dell'utile
netto e la presentazione della proposta  di  destinazione  dell'utile
netto all'assemblea per l'approvazione. 
    2. L'utile netto e' cosi' destinato: 
      a) alla riserva ordinaria, fino alla misura massima del 20  per
cento; 
      b) ai partecipanti, fino alla misura massima del  6  per  cento
del capitale; 
      c) alla riserva straordinaria e  ad  eventuali  fondi  speciali
fino alla misura massima del 20 per cento; 
      d) allo Stato, per l'ammontare residuo. 
    3. La riserva ordinaria, se diminuita per  perdite,  deve  essere
reintegrata in misura  corrispondente  al  suo  precedente  ammontare
prima di dar luogo  alle  altre  destinazioni  previste  dal  secondo
comma.