Art. 43. 1. I componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto non possono svolgere attivita' nell'interesse di banche, intermediari finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attivita' di impresa commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi societa', partecipare a societa' in nome collettivo o, come accomandatario, in societa' in accomandita. Essi si attengono al rispetto di un codice etico approvato dal Consiglio superiore. 2. Il Consiglio superiore puo' tuttavia consentire che si assumano funzioni di amministratore di societa' o di altri enti, quando riconosca che cio' sia nell'interesse della Banca. 3. Per gli stessi motivi, puo' anche consentire che si assumano funzioni di sindaco da parte di dipendenti. 4. I componenti degli organi e i dipendenti della Banca osservano la massima riservatezza su tutte le notizie e informazioni che acquisiscono in ragione del proprio ufficio.