(Allegato-art. 43)
                              Art. 43. 
 
    1. I componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto
non possono svolgere attivita' nell'interesse di banche, intermediari
finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attivita' di impresa
commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in  qualsiasi
societa',  partecipare  a  societa'  in  nome  collettivo   o,   come
accomandatario, in societa' in  accomandita.  Essi  si  attengono  al
rispetto di un codice etico approvato dal Consiglio superiore. 
    2.  Il  Consiglio  superiore  puo'  tuttavia  consentire  che  si
assumano funzioni di amministratore di  societa'  o  di  altri  enti,
quando riconosca che cio' sia nell'interesse della Banca. 
    3. Per gli stessi motivi, puo' anche consentire che  si  assumano
funzioni di sindaco da parte di dipendenti. 
    4. I componenti degli organi e i dipendenti della Banca osservano
la massima riservatezza  su  tutte  le  notizie  e  informazioni  che
acquisiscono in ragione del proprio ufficio.