(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
    1. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e  straordinarie.
Le  assemblee  straordinarie  deliberano  sulle  modificazioni  dello
statuto; le assemblee ordinarie  deliberano  su  ogni  altra  materia
indicata dallo statuto. 
    2. L'assemblea non ha alcuna  ingerenza  nelle  materie  relative
all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato, dallo
Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione  europea  e
dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento
delle finalita' istituzionali. 
    3. Le assemblee sono convocate dal Consiglio superiore, anche  su
domanda motivata del Collegio sindacale o di partecipanti  che  siano
titolari, da tre  mesi  almeno,  di  quote  complessivamente  pari  o
superiori al 10% del capitale. Le assemblee presso  l'Amministrazione
centrale sono presiedute dal Governatore; quelle presso le sedi  sono
presiedute dal presidente del rispettivo Consiglio di reggenza o,  in
sua assenza, dal reggente piu' anziano  in  ordine  di  nomina  e,  a
parita' di nomina, di eta'. 
    4. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea  sono  comunicati
ai partecipanti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana almeno 15 giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'adunanza.