Art. 6. 1. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto. 2. L'assemblea non ha alcuna ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalita' istituzionali. 3. Le assemblee sono convocate dal Consiglio superiore, anche su domanda motivata del Collegio sindacale o di partecipanti che siano titolari, da tre mesi almeno, di quote complessivamente pari o superiori al 10% del capitale. Le assemblee presso l'Amministrazione centrale sono presiedute dal Governatore; quelle presso le sedi sono presiedute dal presidente del rispettivo Consiglio di reggenza o, in sua assenza, dal reggente piu' anziano in ordine di nomina e, a parita' di nomina, di eta'. 4. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai partecipanti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.