Art. 7. 1. L'assemblea ordinaria annuale si riunisce presso l'Amministrazione centrale, non piu' tardi del 31 maggio, per deliberare sull'approvazione del bilancio, sul riparto dell'utile netto e, ove occorra, sulla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale. Determina i compensi spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle succursali. 2. L'ordine del giorno, stabilito dal Consiglio superiore, deve comprendere anche tutte le proposte ad esso presentate entro il mese di marzo, con domanda sottoscritta da uno o piu' partecipanti che siano titolari, da almeno tre mesi, di quote non inferiori al 2 per cento del capitale. Le proposte non comprese nell'ordine del giorno non possono essere discusse, ma l'assemblea puo' deliberare che siano iscritte nell'ordine del giorno di una successiva riunione.