Art. 9. 1. Hanno diritto di intervenire e votare in assemblea coloro che sono iscritti nel registro dei partecipanti da almeno tre mesi. I partecipanti che siano titolari di un numero di quote inferiore allo 0,1 per cento del capitale possono intervenire ed esprimere il proprio voto solo facendosi rappresentare da un altro partecipante. 2. Ogni partecipante avente diritto puo' intervenire per il tramite del proprio rappresentante legale o di altra persona, che non faccia parte del Consiglio superiore della Banca ne' del Collegio sindacale, munita di procura speciale. 3. Ogni intervenuto non puo' rappresentare piu' di quattro partecipanti.