IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.
203, convertito con modificazioni dalla legge  2  dicembre  2005,  n.
248, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge  del  30  novembre
2013, n. 133, ed in particolare il comma 1, ai sensi del quale: 
    «Nell'ambito delle azioni di  perseguimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici,
l'alienazione di tali immobili e' considerata urgente con prioritario
riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo
criteri e valori di mercato. L'Agenzia del  demanio  e'  autorizzata,
con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con
le modalita' di cui all'art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.
27, i beni immobili ad uso non prevalentemente abitativo appartenenti
al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi  dei
commi 13, 13-bis e 13-ter dell'art. 27 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003,  n.   326,   e   successive   modificazioni.   L'autorizzazione
all'operazione  puo'  ricomprendere   anche   immobili   degli   enti
territoriali; in questo caso, ferme restando  le  previsioni  dettate
dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano,
con apposita delibera ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  58  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  gli  immobili  che  intendono
dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia
e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui  al
secondo periodo del presente comma»; 
  Visto  l'art.  58  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133  e
successive modifiche  ed  integrazioni,  che  prevede  che  gli  enti
territoriali,  con  delibera  dell'organo  di  Governo,  individuano,
redigendo  apposito  elenco,  sulla   base   e   nei   limiti   della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i  singoli
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,  suscettibili  di
valorizzazione ovvero di dismissione; 
  Vista la delibere  della  Provincia  di  Torino  n.  50092  del  17
dicembre 2013, approvata nella seduta del consiglio  provinciale  del
17 dicembre 2013, con la quale, tra l'altro, si conferisce mandato al
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   affinche'   proceda
all'inclusione degli immobili individuati nella stessa  delibera  nel
decreto  dirigenziale  da  emanarsi  ai   sensi   del   citato   art.
11-quinquies; 
  Vista la delibera del Comune di Torino n. 07553/131 del 18 dicembre
2013 approvata dalla giunta comunale nella  seduta  del  18  dicembre
2013, con la quale, tra l'altro, si conferisce mandato  al  Ministero
dell'economia e delle finanze affinche' proceda all'inclusione  degli
immobili individuati nella stessa delibera nel  decreto  dirigenziale
da emanarsi ai sensi del citato art. 11-quinquies; 
  Vista la deliberazione del Comune di Venezia n. 99 del 16  dicembre
2013, approvata nella seduta del consiglio comunale del  16  dicembre
2013, con la quale, tra l'altro, si conferisce mandato  al  Ministero
dell'economia e delle finanze affinche' proceda all'inclusione  degli
immobili individuati nella stessa delibera nel  decreto  dirigenziale
da emanarsi ai sensi del citato art. 11-quinquies; 
  Vista la delibera del Comune di Verona n. 423 del 17 dicembre 2013,
approvata nella seduta della giunta comunale del  17  dicembre  2013,
con la  quale,  tra  l'altro,  si  conferisce  mandato  al  Ministero
dell'economia e delle finanze affinche' proceda all'inclusione  degli
immobili individuati nella stessa delibera nel  decreto  dirigenziale
da emanarsi ai sensi del citato art. 11-quinquies; 
  Vista la delibera del Comune di  Firenze  n.  2013/C/00062  del  16
dicembre 2013, approvata nella seduta del consiglio comunale  del  16
dicembre 2013, con le quali, tra l'altro, si  conferisce  mandato  al
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   affinche'   proceda
all'inclusione degli immobili individuati nella stessa  delibera  nel
decreto  dirigenziale  da  emanarsi  ai   sensi   del   citato   art.
11-quinquies; 
  Vista la delibera della Regione Lombardia n X/1172 del 20  dicembre
2013 approvata nella seduta della giunta regionale  del  20  dicembre
2013, con la quale, tra l'altro, si conferisce mandato  al  Ministero
dell'economia e delle finanze affinche' proceda all'inclusione  degli
immobili individuati nella stessa delibera nel  decreto  dirigenziale
da emanarsi ai sensi del citato art. 11-quinquies; 
  Ritenuto opportuno, al fine di contribuire al  perseguimento  degli
obiettivi di finanza pubblica di cui  al  citato  art.  11-quinquies,
autorizzare i predetti  enti  territoriali  a  vendere  gli  immobili
individuati nelle delibere sopra menzionate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art.  11-quinquies  del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203, convertito con modificazioni  dalla  legge  2  dicembre
2005, n.  248  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  gli  enti
territoriali  citati  in  premessa  sono  autorizzati  a  vendere   a
trattativa privata, anche in  blocco,  i  beni  immobili  individuati
nelle delibere degli stessi enti richiamate in premessa.