Art. 2 
 
 
Commissione  per  la  valutazione  dell'equo  compenso   nel   lavoro
                            giornalistico 
 
  1. E'  istituita,  presso  il  Dipartimento  per  l'informazione  e
l'editoria  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri,   la
Commissione  per  la  valutazione  dell'equo  compenso   nel   lavoro
giornalistico, di seguito denominata «Commissione». 
  2. La Commissione e' istituita entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  ed  e'  presieduta   dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria. Essa e'
composta da: 
    a) un rappresentante del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali; 
    b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; 
    c) un rappresentante  del  Consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei
giornalisti; 
    d)  un  rappresentante   delle   organizzazioni   sindacali   dei
giornalisti   comparativamente   piu'   rappresentative   sul   piano
nazionale; 
    e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei committenti comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale nel settore delle  imprese  di  cui  all'articolo  1,
comma 1; 
    f) un rappresentante dell'Istituto nazionale  di  previdenza  dei
giornalisti italiani (INPGI). 
  3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le
prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche  telematici,
delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive: 
    a) definisce l'equo compenso dei  giornalisti  iscritti  all'albo
non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani  e  con
periodici, anche telematici, con agenzie di stampa  e  con  emittenti
radiotelevisive, avuto riguardo alla natura  e  alle  caratteristiche
della prestazione nonche' in  coerenza  con  i  trattamenti  previsti
dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore  dei
giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; 
    b)  redige  un  elenco  dei  quotidiani,  dei  periodici,   anche
telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive
che garantiscono il rispetto di un equo  compenso,  dandone  adeguata
pubblicita' sui mezzi  di  comunicazione  e  sul  sito  internet  del
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri.  La  Commissione   provvede   al   costante
aggiornamento dell'elenco stesso. 
  4. La Commissione dura in carica tre anni. Alla  scadenza  di  tale
termine, la Commissione cessa dalle proprie funzioni. 
  5. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del  Consiglio   dei   ministri   provvede   all'istituzione   e   al
funzionamento della  Commissione  avvalendosi  delle  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  di  cui  dispone.  Ai  componenti  della
Commissione non e' corrisposto alcun compenso, emolumento, indennita'
o rimborso di spese.