Art. 6 
 
 
Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di Governo nazionale 
 
  1. Non possono ricoprire incarichi  di  governo,  come  individuati
dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215,  coloro
che  si  trovano  nelle  condizioni  di   incandidabilita'   previste
dall'articolo 1 per le cariche di deputato e senatore. 
  2. Coloro che assumono incarichi  di  governo  hanno  l'obbligo  di
dichiarare  di  non  trovarsi   in   alcuna   delle   condizioni   di
incandidabilita' previste dall'articolo 1. 
  3. La dichiarazione di cui al comma 2 e'  rimessa  dall'interessato
alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  prima  di  assumere  le
funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri o di  Ministro.  La
dichiarazione e' resa al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  dai
Vice  Ministri,  dai  Sottosegretari  di  Stato  e   dai   commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400. 
  4. Ai fini del presente articolo le sentenze definitive di condanna
di cui all'articolo 1, sono immediatamente  comunicate,  a  cura  del
pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo  665  del
codice  di  procedura  penale,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  e  determinano  la  decadenza  di   diritto   dall'incarico
ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  ovvero,  ove  la
decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno. 
  5. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le  cause  di
incompatibilita' previste da altre disposizioni di legge. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 1 della legge 20 luglio  2004,
          n. 215, si veda la nota alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  11  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O: 
              «Art. 11. (Commissari straordinari del Governo). 1.  Al
          fine  di  realizzare  specifici  obiettivi  determinati  in
          relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
          o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
          esigenze di  coordinamento  operativo  tra  amministrazioni
          statali,  puo'  procedersi  alla   nomina   di   commissari
          straordinari del Governo, ferme  restando  le  attribuzioni
          dei Ministeri, fissate per legge. 
              2. La nomina e' disposta  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          ministri.  Con  il  medesimo  decreto  sono  determinati  i
          compiti del commissario  e  le  dotazioni  di  mezzi  e  di
          personale. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato
          nel  decreto  di  nomina,  salvo  proroga  o  revoca.   Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              3.   Sull'attivita'   del   commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un ministro da lui delegato.». 
              - Per il testo dell'art. 665 del  codice  di  procedura
          penale, si veda la nota all'art. 3.