Art. 2 
 
 
              Attribuzioni del Ministro della giustizia 
 
  1. I rapporti di cooperazione tra lo  Stato  italiano  e  la  Corte
penale internazionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della
giustizia, al quale compete  di  ricevere  le  richieste  provenienti
dalla Corte e di darvi seguito.  Il  Ministro  della  giustizia,  ove
ritenga che ne ricorra la necessita', concorda la propria azione  con
altri Ministri interessati, con altre istituzioni o con altri  organi
dello  Stato.  Al  Ministro  della  giustizia  compete  altresi'   di
presentare alla Corte, ove occorra, atti e richieste. 
  2. Nel caso di concorso di piu' domande di cooperazione provenienti
dalla Corte penale internazionale e da uno o piu'  Stati  esteri,  il
Ministro della giustizia ne stabilisce  l'ordine  di  precedenza,  in
applicazione delle disposizioni contenute negli  articoli  90  e  93,
paragrafo 9, dello statuto. 
  3. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste  di
cooperazione, assicura che  sia  rispettato  il  carattere  riservato
delle medesime e che l'esecuzione avvenga in tempi rapidi  e  con  le
modalita' dovute. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 90 e 93  paragrafo
          9, della citata legge 12 luglio 1999, n. 232: 
              «Art. 90 (Richieste concorrenti). -  1.  Se  uno  Stato
          parte riceve dalla Corte, secondo l'art. 89, una  richiesta
          di consegna  e  peraltro  riceve  da  un  altro  Stato  una
          richiesta di  estradizione  della  stessa  persona  per  lo
          stesso comportamento che costituisce la base del reato  per
          il quale la Corte domanda la consegna della  persona,  tale
          Stato ne informa la Corte e lo Stato richiedente. 
              2. Se lo Stato richiedente e' uno Stato parte, lo Stato
          richiesto da' la precedenza alla domanda della Corte: 
              a)  se  la  Corte  ha  deciso,  in  applicazione  degli
          articoli 18 e 19, che il caso oggetto  della  richiesta  di
          consegna e' ammissibile, in  considerazione  dell'inchiesta
          svolta o di un'azione  giudiziaria  intentata  dallo  Stato
          richiedente,  rispetto  alla  domanda  di  estradizione  di
          quest'ultimo, oppure 
              b) se la Corte non ha preso  la  decisione  di  cui  al
          capoverso  a),  a  seguito  della  notifica   dello   Stato
          richiesto di cui al paragrafo 1. 
              3. Quando la Corte non ha preso la decisione di cui  al
          paragrafo 2, capoverso a), lo Stato richiesto puo',  se  lo
          desidera,  incominciare  ad  istruire   la   richiesta   di
          estradizione dello Stato richiesto in attesa che  la  Corte
          si pronunci come previsto al capoverso b). Esso non estrada
          la persona fino a quando la Corte non ha giudicato  che  il
          caso non e' ammissibile. La Corte si pronuncia con giudizio
          direttissimo. 
              4. Se lo Stato richiedente e' uno Stato  non  parte  al
          presente Statuto lo Stato richiesto, se non e' tenuto,  per
          via di un obbligo internazionale ad estradare l'interessato
          verso lo Stato richiedente da' la precedenza alla richiesta
          di consegna della Corte se quest'ultima ha giudicato che il
          caso era ammissibile. 
              5. Quando un caso di competenza del paragrafo 4 non  e'
          stato giudicato ammissibile dalla Corte, lo Stato richiesto
          puo', se lo desidera, incominciare ad istruire la richiesta
          di estradizione dello Stato richiedente. 
              6. Nei casi in cui si applica il paragrafo 4, ed a meno
          che lo Stato richiesto  non  sia  tenuto,  per  via  di  un
          obbligo internazionale, ad estradare la  persona  verso  lo
          Stato non parte richiedente, lo Stato richiesto  decide  se
          sia il caso di  consegnare  la  persona  alla  Corte  o  di
          estradarla verso lo Stato richiedente. Nella sua decisione,
          lo Stato richiesto tiene conto di tutte  le  considerazioni
          rilevanti, in modo particolare: 
              a) dell'ordine cronologico delle richieste; 
              b) degli interessi dello  Stato  richiedente,  in  modo
          particolare, se del caso, del fatto che il reato  e'  stato
          commesso sul suo  territorio  e  della  nazionalita'  delle
          vittime e della persona reclamata; 
              c) della possibilita' che lo Stato richiedente  proceda
          in un secondo tempo a consegnare la persona alla Corte. 
              7. Se uno Stato parte riceve dalla Corte una  richiesta
          di consegna di una persona e riceve peraltro  da  un  altro
          Stato una richiesta di estradizione  della  stessa  persona
          per  lo  stesso  comportamento  diverso   da   quello   che
          costituisce il reato per  il  quale  la  Corte  domanda  la
          consegna della persona: 
              a) lo Stato richiesto da' la  precedenza  alla  domanda
          della Corte, se non  e'  tenuto,  per  via  di  un  obbligo
          internazionale, ad estradare l'interessato verso  lo  Stato
          richiedente; 
              b) se e' tenuto, per via di un obbligo  internazionale,
          ad estradare la persona  verso  lo  Stato  richiedente,  lo
          Stato richiesto decide sia di consegnarla alla Corte sia di
          estradarla verso lo Stato richiedente. Nella sua decisione,
          esso tiene conto di tutte le considerazioni pertinenti,  in
          modo particolare  quelle  enunciate  al  paragrafo  6,  pur
          concedendo una particolare attenzione alla natura  ed  alla
          relativa gravita' del comportamento in causa. 
              8.  Se,  a  seguito  di  una   notifica   ricevuta   in
          applicazione del presente articolo, la Corte  ha  giudicato
          un caso come inammissibile e l'estradizione verso lo  Stato
          richiedente e' ulteriormente rifiutata, lo Stato  richiesto
          notifica la decisione della Corte.». 
              «Art. 93 (Altre forme  di  cooperazione).  -  1.  -  8.
          (Omissis). 
              9. - a) - i) Se uno Stato Parte riceve dalla Corte e da
          un altro Stato, a seguito  di  un  obbligo  internazionale,
          richieste  concorrenti  aventi  un  oggetto  diverso  dalla
          consegna  o  estradizione,  esso  fara'  il  possibile,  in
          consultazione con la Corte e questo altro  Stato,  per  dar
          seguito alle due richieste, se del caso differendo l'una  o
          l'altra o assoggettandola a condizioni; 
                  ii) in mancanza di  quanto  sopra,  la  concorrenza
          delle richieste e' risolta  secondo  i  principi  stabiliti
          all'art. 90; 
                b) tuttavia, quando la richiesta della Corte concerne
          informazioni, beni o persone  sotto  il  controllo  di  uno
          Stato terzo o di un'organizzazione internazionale in virtu'
          di un accordo internazionale, lo Stato richiesto ne informa
          la Corte e quest'ultima indirizza la sua domanda allo Stato
          terzo o all'Organizzazione internazionale.».