Art. 2 Attribuzioni del Ministro della giustizia 1. I rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia, al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito. Il Ministro della giustizia, ove ritenga che ne ricorra la necessita', concorda la propria azione con altri Ministri interessati, con altre istituzioni o con altri organi dello Stato. Al Ministro della giustizia compete altresi' di presentare alla Corte, ove occorra, atti e richieste. 2. Nel caso di concorso di piu' domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e da uno o piu' Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 9, dello statuto. 3. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato delle medesime e che l'esecuzione avvenga in tempi rapidi e con le modalita' dovute.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 90 e 93 paragrafo 9, della citata legge 12 luglio 1999, n. 232: «Art. 90 (Richieste concorrenti). - 1. Se uno Stato parte riceve dalla Corte, secondo l'art. 89, una richiesta di consegna e peraltro riceve da un altro Stato una richiesta di estradizione della stessa persona per lo stesso comportamento che costituisce la base del reato per il quale la Corte domanda la consegna della persona, tale Stato ne informa la Corte e lo Stato richiedente. 2. Se lo Stato richiedente e' uno Stato parte, lo Stato richiesto da' la precedenza alla domanda della Corte: a) se la Corte ha deciso, in applicazione degli articoli 18 e 19, che il caso oggetto della richiesta di consegna e' ammissibile, in considerazione dell'inchiesta svolta o di un'azione giudiziaria intentata dallo Stato richiedente, rispetto alla domanda di estradizione di quest'ultimo, oppure b) se la Corte non ha preso la decisione di cui al capoverso a), a seguito della notifica dello Stato richiesto di cui al paragrafo 1. 3. Quando la Corte non ha preso la decisione di cui al paragrafo 2, capoverso a), lo Stato richiesto puo', se lo desidera, incominciare ad istruire la richiesta di estradizione dello Stato richiesto in attesa che la Corte si pronunci come previsto al capoverso b). Esso non estrada la persona fino a quando la Corte non ha giudicato che il caso non e' ammissibile. La Corte si pronuncia con giudizio direttissimo. 4. Se lo Stato richiedente e' uno Stato non parte al presente Statuto lo Stato richiesto, se non e' tenuto, per via di un obbligo internazionale ad estradare l'interessato verso lo Stato richiedente da' la precedenza alla richiesta di consegna della Corte se quest'ultima ha giudicato che il caso era ammissibile. 5. Quando un caso di competenza del paragrafo 4 non e' stato giudicato ammissibile dalla Corte, lo Stato richiesto puo', se lo desidera, incominciare ad istruire la richiesta di estradizione dello Stato richiedente. 6. Nei casi in cui si applica il paragrafo 4, ed a meno che lo Stato richiesto non sia tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare la persona verso lo Stato non parte richiedente, lo Stato richiesto decide se sia il caso di consegnare la persona alla Corte o di estradarla verso lo Stato richiedente. Nella sua decisione, lo Stato richiesto tiene conto di tutte le considerazioni rilevanti, in modo particolare: a) dell'ordine cronologico delle richieste; b) degli interessi dello Stato richiedente, in modo particolare, se del caso, del fatto che il reato e' stato commesso sul suo territorio e della nazionalita' delle vittime e della persona reclamata; c) della possibilita' che lo Stato richiedente proceda in un secondo tempo a consegnare la persona alla Corte. 7. Se uno Stato parte riceve dalla Corte una richiesta di consegna di una persona e riceve peraltro da un altro Stato una richiesta di estradizione della stessa persona per lo stesso comportamento diverso da quello che costituisce il reato per il quale la Corte domanda la consegna della persona: a) lo Stato richiesto da' la precedenza alla domanda della Corte, se non e' tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare l'interessato verso lo Stato richiedente; b) se e' tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare la persona verso lo Stato richiedente, lo Stato richiesto decide sia di consegnarla alla Corte sia di estradarla verso lo Stato richiedente. Nella sua decisione, esso tiene conto di tutte le considerazioni pertinenti, in modo particolare quelle enunciate al paragrafo 6, pur concedendo una particolare attenzione alla natura ed alla relativa gravita' del comportamento in causa. 8. Se, a seguito di una notifica ricevuta in applicazione del presente articolo, la Corte ha giudicato un caso come inammissibile e l'estradizione verso lo Stato richiedente e' ulteriormente rifiutata, lo Stato richiesto notifica la decisione della Corte.». «Art. 93 (Altre forme di cooperazione). - 1. - 8. (Omissis). 9. - a) - i) Se uno Stato Parte riceve dalla Corte e da un altro Stato, a seguito di un obbligo internazionale, richieste concorrenti aventi un oggetto diverso dalla consegna o estradizione, esso fara' il possibile, in consultazione con la Corte e questo altro Stato, per dar seguito alle due richieste, se del caso differendo l'una o l'altra o assoggettandola a condizioni; ii) in mancanza di quanto sopra, la concorrenza delle richieste e' risolta secondo i principi stabiliti all'art. 90; b) tuttavia, quando la richiesta della Corte concerne informazioni, beni o persone sotto il controllo di uno Stato terzo o di un'organizzazione internazionale in virtu' di un accordo internazionale, lo Stato richiesto ne informa la Corte e quest'ultima indirizza la sua domanda allo Stato terzo o all'Organizzazione internazionale.».