Art. 20 
 
 
                         Luogo di detenzione 
 
  1. Per i delitti previsti dalla presente legge, la  detenzione  sia
per fini cautelari che in espiazione della pena puo' avere  luogo  in
una sezione speciale di  un  istituto  penitenziario,  ovvero  in  un
carcere militare, conformemente alle disposizioni vigenti in materia.