(Accordo-art. 1)
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
     Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, 
         da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra 
 
    L'Unione europea, in seguito denominata «Unione», 
    e 
    il Regno del Belgio, 
    la Repubblica di Bulgaria, 
    la Repubblica Ceca, 
    il Regno di Danimarca, 
    la Repubblica federale di Germania, 
    la Repubblica di Estonia, 
    l'Irlanda, 
    la Repubblica ellenica, 
    il Regno di Spagna, 
    la Repubblica francese, 
    la Repubblica italiana, 
    la Repubblica di Cipro, 
    la Repubblica di Lettonia, 
    la Repubblica di Lituania, 
    il Granducato di Lussemburgo, 
    la Repubblica di Ungheria, 
    Malta, 
    il Regno dei Paesi Bassi, 
    la Repubblica D'Austria, 
    la Repubblica di Polonia, 
    la Repubblica portoghese, 
    la Romania, 
    la Repubblica di Slovenia, 
    la Repubblica slovacca, 
    la Repubblica di Finlandia, 
    il Regno di Svezia, 
    il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 
    parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito  denominati  «Stati
membri», 
    da una parte, e 
    la Repubblica di Corea, 
    dall'altra, 
    in seguito denominate congiuntamente «Parti», 
    Considerando i  tradizionali  vincoli  di  amicizia  e  i  legami
storici, politici ed economici che le uniscono; 
    Rammentando l'accordo quadro di commercio e di  cooperazione  tra
la Comunita' europea e  i  suoi  Stati  membri,  da  un  lato,  e  la
Repubblica di Corea, dall'altro, firmato a Lussemburgo il 28  ottobre
1996 ed entrato in vigore il 1° aprile 2001; 
    Tenendo conto del rapido  processo  mediante  il  quale  l'Unione
europea sta acquisendo la propria identita' nella politica  estera  e
nei settori della sicurezza e della giustizia; 
    Consapevoli del ruolo e delle responsabilita' sempre maggiori che
la Repubblica di Corea assume in seno alla comunita' internazionale; 
    Sottolineando l'ampia natura delle loro relazioni e  l'importanza
di un impegno costante per preservarne la coerenza generale; 
    Confermando il  desiderio  di  mantenere  e  sviluppare  il  loro
regolare dialogo politico, basato su valori e aspirazioni comuni; 
    Esprimendo la comune volonta' di elevare  le  loro  relazioni  al
livello  di  partenariato  rafforzato,  in  particolare  nei  settori
politico, economico, sociale e culturale; 
    Determinate, a questo riguardo,  a  consolidare,  approfondire  e
diversificare le relazioni  nei  settori  di  reciproco  interesse  a
livello bilaterale, regionale  e  mondiale  e  su  basi  di  parita',
rispetto della sovranita', non discriminazione e mutui vantaggi; 
    Riaffermando il loro  fermo  impegno  al  rispetto  dei  principi
democratici  e  dei  diritti  umani  enunciati  nella   Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo  e  in  altri  pertinenti  strumenti
internazionali in materia di  diritti  umani,  nonche'  dei  principi
dello Stato di diritto e del buon governo; 
    Riaffermando la loro determinazione a lottare  contro  i  crimini
gravi di rilevanza internazionale  e  la  convinzione  che  si  debba
assicurare  l'effettivo  perseguimento  dei  crimini  piu'  gravi  di
rilevanza internazionale adottando provvedimenti a livello  nazionale
e rafforzando la cooperazione internazionale; 
    Considerando che il terrorismo e' una minaccia per  la  sicurezza
mondiale, auspicando d'intensificare il  dialogo  e  la  cooperazione
nella  lotta  contro  il  terrorismo,  conformemente  agli  strumenti
internazionali pertinenti, in particolare  la  risoluzione  1373  del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,  e  riaffermando  che  il
rispetto dei diritti umani e lo Stato  di  diritto  costituiscono  le
basi fondamentali della lotta contro il terrorismo; 
    Concordando nel ritenere che  la  proliferazione  delle  armi  di
distruzione di  massa  e  dei  loro  vettori  costituisca  una  grave
minaccia per  la  sicurezza  internazionale,  riconoscendo  l'impegno
della   comunita'   internazionale   nella    lotta    contro    tale
proliferazione, tradottosi nell'adozione delle pertinenti convenzioni
e risoluzioni internazionali del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite, in particolare la risoluzione 1540, e desiderose di rafforzare
il dialogo e la cooperazione in questo settore; 
    Riconoscendo la  necessita'  di  una  maggiore  cooperazione  nel
settore della giustizia, liberta' e sicurezza; 
    Rammentando a tale  riguardo  che  le  disposizioni  dell'accordo
rientranti nell'ambito di applicazione della parte III, titolo V  del
trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  vincolano  il  Regno
Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto
parte dell'Unione europea, fino al momento in  cui  l'Unione  europea
notifichi alla Repubblica di Corea che l'uno o l'altro di tali  Stati
e' vincolato in tal  senso  in  quanto  membro  dell'Unione  europea,
conformemente  al  protocollo  sulla  posizione  del  Regno  Unito  e
dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e  al  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, e che altrettanto vale per  la
Danimarca,  conformemente  al  pertinente  protocollo   allegato   ai
suddetti trattati; 
    Riconoscendo  il  loro  desiderio  di  promuovere   lo   sviluppo
sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale; 
    Esprimendo l'impegno a garantire un  livello  elevato  di  tutela
ambientale e la determinazione a  cooperare  nella  lotta  contro  il
cambiamento climatico; 
    Rammentando il loro sostegno a  un'equa  globalizzazione  e  agli
obiettivi di  un'occupazione  piena  e  produttiva  e  di  un  lavoro
dignitoso per tutti; 
    Riconoscendo che gli scambi e  i  flussi  d'investimenti  fra  le
Parti  hanno  prosperato  sulla  base  di  un   sistema   commerciale
disciplinato da regole  mondiali  sotto  l'egida  dell'Organizzazione
mondiale per il commercio (OMC); 
    Desiderose di assicurare  le  condizioni  necessarie  e  di  dare
impulso all'incremento e allo sviluppo sostenibili  del  commercio  e
degli investimenti fra le Parti a reciproco  vantaggio,  tra  l'altro
istituendo una zona di libero scambio; 
    Concordi  sull'esigenza  di  profondere  sforzi   collettivi   in
risposta a questioni  di  portata  mondiale  come  il  terrorismo,  i
crimini gravi di rilevanza internazionale,  la  proliferazione  delle
armi di distruzione di massa  e  dei  loro  vettori,  il  cambiamento
climatico, l'insicurezza in materia di energia e risorse, la poverta'
e la crisi finanziaria; 
    Determinate a rafforzare la cooperazione nei settori di reciproco
interesse, in particolare la promozione dei principi democratici e il
rispetto dei diritti umani, la lotta contro la  proliferazione  delle
armi di distruzione di massa, la lotta contro il traffico illecito in
armi leggere e di piccolo calibro, l'adozione di provvedimenti contro
i crimini piu' gravi di rilevanza per la comunita' internazionale, la
lotta contro il  terrorismo,  la  cooperazione  nelle  organizzazioni
regionali e internazionali,  il  commercio  e  gli  investimenti,  il
dialogo sulla politica economica, la cooperazione fra le imprese,  la
fiscalita', le dogane, la politica  della  concorrenza,  la  societa'
dell'informazione,  la  scienza  e  la   tecnologia,   l'energia,   i
trasporti, la politica  dei  trasporti  marittimi,  la  politica  dei
consumatori,  la  salute,  l'occupazione  e   gli   affari   sociali,
l'ambiente  e  le  risorse  naturali,   il   cambiamento   climatico,
l'agricoltura, lo  sviluppo  rurale  e  la  silvicoltura,  l'ambiente
marino  e  la  pesca,  gli   aiuti   allo   sviluppo,   la   cultura,
l'informazione, la comunicazione, i  mezzi  audiovisivi  e  i  media,
l'istruzione, lo Stato di  diritto,  la  cooperazione  giuridica,  la
protezione dei dati personali, la  migrazione,  la  lotta  contro  le
droghe illecite, la lotta contro la  criminalita'  organizzata  e  la
corruzione,  la  lotta  contro  il  riciclaggio  di   denaro   e   il
finanziamento  del  terrorismo,  la  lotta  contro  la   criminalita'
informatica,  l'attivita'  di  contrasto,  il  turismo,  la  societa'
civile, la pubblica amministrazione e le statistiche; 
    Consapevoli dell'importanza di agevolare la  partecipazione  alla
cooperazione dei singoli e delle entita' direttamente interessati, in
particolare  gli  operatori  economici  e  gli   organismi   che   li
rappresentano; 
    Riconoscendo l'opportunita' che ciascuna delle Parti promuova  il
ruolo e il profilo dell'altra nella propria regione e di promuovere i
contatti personali fra le Parti; 
 
                    Hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
                    Fondamento della cooperazione 
 
    1. Le Parti confermano il loro impegno al rispetto  dei  principi
democratici, dei diritti umani e delle liberta' fondamentali e  dello
Stato di diritto. Il rispetto dei principi democratici e dei  diritti
umani e delle liberta'  fondamentali  enunciati  nella  Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo  e  in  altri  pertinenti  strumenti
internazionali  in  materia  di  diritti  umani,  che  riflettono  il
principio dello Stato  di  diritto,  e'  alla  base  delle  politiche
interna e internazionale  di  entrambe  le  Parti  e  costituisce  un
elemento fondamentale del presente accordo. 
    2. Le Parti confermano la loro fedelta' alla Carta delle  Nazioni
Unite e il loro sostegno ai valori condivisi ivi espressi. 
    3. Le Parti  ribadiscono  il  proprio  impegno  a  promuovere  lo
sviluppo sostenibile  in  tutte  le  sue  dimensioni  e  la  crescita
economica,  a  contribuire  al  raggiungimento  degli  obiettivi   di
sviluppo concordati  a  livello  internazionale  e  a  cooperare  per
affrontare le  sfide  ambientali  mondiali,  in  particolar  modo  il
cambiamento climatico. 
    4. Le Parti riaffermano la propria adesione ai principi del  buon
governo e della lotta contro la corruzione,  in  particolare  tenendo
conto dei loro obblighi internazionali. 
    5. Le Parti sottolineano  il  comune  attaccamento  al  carattere
globale delle relazioni bilaterali e al mantenimento  della  coerenza
generale a tale riguardo. 
    6. Le Parti convengono di elevare le loro relazioni al livello di
partenariato rafforzato e di sviluppare i settori di cooperazione  ai
livelli bilaterale, regionale e mondiale. 
    7.  L'attuazione  del  presente  accordo  tra  Parti  animate  da
rispetto e valori comuni si basa pertanto sui principi  del  dialogo,
del rispetto reciproco, del partenariato equo, del  multilateralismo,
del consenso e del rispetto del diritto internazionale.