Parte di provvedimento in formato grafico Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra L'Unione europea, in seguito denominata «Unione», e il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica Ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica D'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito denominati «Stati membri», da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, in seguito denominate congiuntamente «Parti», Considerando i tradizionali vincoli di amicizia e i legami storici, politici ed economici che le uniscono; Rammentando l'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, firmato a Lussemburgo il 28 ottobre 1996 ed entrato in vigore il 1° aprile 2001; Tenendo conto del rapido processo mediante il quale l'Unione europea sta acquisendo la propria identita' nella politica estera e nei settori della sicurezza e della giustizia; Consapevoli del ruolo e delle responsabilita' sempre maggiori che la Repubblica di Corea assume in seno alla comunita' internazionale; Sottolineando l'ampia natura delle loro relazioni e l'importanza di un impegno costante per preservarne la coerenza generale; Confermando il desiderio di mantenere e sviluppare il loro regolare dialogo politico, basato su valori e aspirazioni comuni; Esprimendo la comune volonta' di elevare le loro relazioni al livello di partenariato rafforzato, in particolare nei settori politico, economico, sociale e culturale; Determinate, a questo riguardo, a consolidare, approfondire e diversificare le relazioni nei settori di reciproco interesse a livello bilaterale, regionale e mondiale e su basi di parita', rispetto della sovranita', non discriminazione e mutui vantaggi; Riaffermando il loro fermo impegno al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, nonche' dei principi dello Stato di diritto e del buon governo; Riaffermando la loro determinazione a lottare contro i crimini gravi di rilevanza internazionale e la convinzione che si debba assicurare l'effettivo perseguimento dei crimini piu' gravi di rilevanza internazionale adottando provvedimenti a livello nazionale e rafforzando la cooperazione internazionale; Considerando che il terrorismo e' una minaccia per la sicurezza mondiale, auspicando d'intensificare il dialogo e la cooperazione nella lotta contro il terrorismo, conformemente agli strumenti internazionali pertinenti, in particolare la risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e riaffermando che il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto costituiscono le basi fondamentali della lotta contro il terrorismo; Concordando nel ritenere che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori costituisca una grave minaccia per la sicurezza internazionale, riconoscendo l'impegno della comunita' internazionale nella lotta contro tale proliferazione, tradottosi nell'adozione delle pertinenti convenzioni e risoluzioni internazionali del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 1540, e desiderose di rafforzare il dialogo e la cooperazione in questo settore; Riconoscendo la necessita' di una maggiore cooperazione nel settore della giustizia, liberta' e sicurezza; Rammentando a tale riguardo che le disposizioni dell'accordo rientranti nell'ambito di applicazione della parte III, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto parte dell'Unione europea, fino al momento in cui l'Unione europea notifichi alla Repubblica di Corea che l'uno o l'altro di tali Stati e' vincolato in tal senso in quanto membro dell'Unione europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che altrettanto vale per la Danimarca, conformemente al pertinente protocollo allegato ai suddetti trattati; Riconoscendo il loro desiderio di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale; Esprimendo l'impegno a garantire un livello elevato di tutela ambientale e la determinazione a cooperare nella lotta contro il cambiamento climatico; Rammentando il loro sostegno a un'equa globalizzazione e agli obiettivi di un'occupazione piena e produttiva e di un lavoro dignitoso per tutti; Riconoscendo che gli scambi e i flussi d'investimenti fra le Parti hanno prosperato sulla base di un sistema commerciale disciplinato da regole mondiali sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC); Desiderose di assicurare le condizioni necessarie e di dare impulso all'incremento e allo sviluppo sostenibili del commercio e degli investimenti fra le Parti a reciproco vantaggio, tra l'altro istituendo una zona di libero scambio; Concordi sull'esigenza di profondere sforzi collettivi in risposta a questioni di portata mondiale come il terrorismo, i crimini gravi di rilevanza internazionale, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, il cambiamento climatico, l'insicurezza in materia di energia e risorse, la poverta' e la crisi finanziaria; Determinate a rafforzare la cooperazione nei settori di reciproco interesse, in particolare la promozione dei principi democratici e il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta contro il traffico illecito in armi leggere e di piccolo calibro, l'adozione di provvedimenti contro i crimini piu' gravi di rilevanza per la comunita' internazionale, la lotta contro il terrorismo, la cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali, il commercio e gli investimenti, il dialogo sulla politica economica, la cooperazione fra le imprese, la fiscalita', le dogane, la politica della concorrenza, la societa' dell'informazione, la scienza e la tecnologia, l'energia, i trasporti, la politica dei trasporti marittimi, la politica dei consumatori, la salute, l'occupazione e gli affari sociali, l'ambiente e le risorse naturali, il cambiamento climatico, l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura, l'ambiente marino e la pesca, gli aiuti allo sviluppo, la cultura, l'informazione, la comunicazione, i mezzi audiovisivi e i media, l'istruzione, lo Stato di diritto, la cooperazione giuridica, la protezione dei dati personali, la migrazione, la lotta contro le droghe illecite, la lotta contro la criminalita' organizzata e la corruzione, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la lotta contro la criminalita' informatica, l'attivita' di contrasto, il turismo, la societa' civile, la pubblica amministrazione e le statistiche; Consapevoli dell'importanza di agevolare la partecipazione alla cooperazione dei singoli e delle entita' direttamente interessati, in particolare gli operatori economici e gli organismi che li rappresentano; Riconoscendo l'opportunita' che ciascuna delle Parti promuova il ruolo e il profilo dell'altra nella propria regione e di promuovere i contatti personali fra le Parti; Hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Fondamento della cooperazione 1. Le Parti confermano il loro impegno al rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle liberta' fondamentali e dello Stato di diritto. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e delle liberta' fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, che riflettono il principio dello Stato di diritto, e' alla base delle politiche interna e internazionale di entrambe le Parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. 2. Le Parti confermano la loro fedelta' alla Carta delle Nazioni Unite e il loro sostegno ai valori condivisi ivi espressi. 3. Le Parti ribadiscono il proprio impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni e la crescita economica, a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e a cooperare per affrontare le sfide ambientali mondiali, in particolar modo il cambiamento climatico. 4. Le Parti riaffermano la propria adesione ai principi del buon governo e della lotta contro la corruzione, in particolare tenendo conto dei loro obblighi internazionali. 5. Le Parti sottolineano il comune attaccamento al carattere globale delle relazioni bilaterali e al mantenimento della coerenza generale a tale riguardo. 6. Le Parti convengono di elevare le loro relazioni al livello di partenariato rafforzato e di sviluppare i settori di cooperazione ai livelli bilaterale, regionale e mondiale. 7. L'attuazione del presente accordo tra Parti animate da rispetto e valori comuni si basa pertanto sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato equo, del multilateralismo, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.