Art. 11. Cooperazione tra imprese 1. Le Parti, tenendo conto delle rispettive politiche e dei rispettivi obiettivi economici, convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale in tutti i settori ritenuti opportuni, in particolare allo scopo di migliorare la competitivita' delle piccole e medie imprese (PMI), tra l'altro mediante: a) scambi d'informazioni e di esperienze sulla realizzazione di un contesto favorevole al miglioramento della competitivita' delle PMI e sulle procedure per la loro creazione; b) la promozione di contatti tra operatori economici, l'incentivazione di coinvestimenti e la costituzione di joint ventures e di reti d'informazione, in particolare attraverso i programmi esistenti; c) la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti e ai mercati, la fornitura di informazioni e la promozione dell'innovazione; d) l'agevolazione delle attivita' avviate dalle PMI di entrambe le Parti; e) la promozione della responsabilita' e rendicontazione sociale delle imprese e di pratiche commerciali responsabili, inclusi il consumo e la produzione sostenibili. 2. Le Parti agevolano le pertinenti attivita' di cooperazione avviate dal settore privato di entrambe.