(Accordo-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
                      Cooperazione tra imprese 
 
    1. Le Parti, tenendo  conto  delle  rispettive  politiche  e  dei
rispettivi  obiettivi  economici,   convengono   di   promuovere   la
cooperazione in materia di politica industriale in  tutti  i  settori
ritenuti opportuni,  in  particolare  allo  scopo  di  migliorare  la
competitivita' delle piccole  e  medie  imprese  (PMI),  tra  l'altro
mediante: 
      a) scambi d'informazioni e di esperienze sulla realizzazione di
un contesto favorevole al miglioramento  della  competitivita'  delle
PMI e sulle procedure per la loro creazione; 
      b)  la  promozione  di  contatti   tra   operatori   economici,
l'incentivazione  di  coinvestimenti  e  la  costituzione  di   joint
ventures e  di  reti  d'informazione,  in  particolare  attraverso  i
programmi esistenti; 
      c) la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti e ai mercati,
la fornitura di informazioni e la promozione dell'innovazione; 
      d) l'agevolazione delle attivita' avviate dalle PMI di entrambe
le Parti; 
      e)  la  promozione  della  responsabilita'  e   rendicontazione
sociale delle imprese e di pratiche commerciali responsabili, inclusi
il consumo e la produzione sostenibili. 
    2. Le Parti agevolano le  pertinenti  attivita'  di  cooperazione
avviate dal settore privato di entrambe.