(Accordo-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
                             Fiscalita' 
 
    Al fine  di  rafforzare  e  sviluppare  le  attivita'  economiche
tenendo conto nel contempo della necessita' di sviluppare  un  quadro
normativo adeguato, le Parti riconoscono e s'impegnano ad attuare nel
settore della fiscalita' i principi della trasparenza, dello  scambio
d'informazioni e della leale concorrenza fiscale. A tal fine, secondo
le  rispettive  competenze,  le  Parti  migliorano  la   cooperazione
internazionale in  materia  fiscale,  agevolano  la  riscossione  del
gettito  fiscale  legittimo  e  sviluppano   misure   finalizzate   a
un'efficace attuazione dei suddetti principi.