Art. 12. Fiscalita' Al fine di rafforzare e sviluppare le attivita' economiche tenendo conto nel contempo della necessita' di sviluppare un quadro normativo adeguato, le Parti riconoscono e s'impegnano ad attuare nel settore della fiscalita' i principi della trasparenza, dello scambio d'informazioni e della leale concorrenza fiscale. A tal fine, secondo le rispettive competenze, le Parti migliorano la cooperazione internazionale in materia fiscale, agevolano la riscossione del gettito fiscale legittimo e sviluppano misure finalizzate a un'efficace attuazione dei suddetti principi.