(Accordo-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
                     Politica della concorrenza 
 
    1. Le Parti  promuovono  la  concorrenza  leale  nelle  attivita'
economiche applicando integralmente la propria normativa  in  materia
di concorrenza. 
    2. Nel perseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 del  presente
articolo e conformemente all'accordo tra la Comunita'  europea  e  il
governo della Repubblica di  Corea  concernente  la  cooperazione  in
merito  ad  attivita'  anticoncorrenziali,  le  Parti  s'impegnano  a
cooperare per: 
      a) riconoscere l'importanza del  diritto  della  concorrenza  e
delle autorita' preposte alla concorrenza e puntare ad  applicare  in
modo proattivo la legge al fine di creare  un  clima  di  concorrenza
leale; 
      b) condividere informazioni e migliorare la cooperazione tra le
autorita' preposte alla concorrenza.