Art. 14. Politica della concorrenza 1. Le Parti promuovono la concorrenza leale nelle attivita' economiche applicando integralmente la propria normativa in materia di concorrenza. 2. Nel perseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e conformemente all'accordo tra la Comunita' europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attivita' anticoncorrenziali, le Parti s'impegnano a cooperare per: a) riconoscere l'importanza del diritto della concorrenza e delle autorita' preposte alla concorrenza e puntare ad applicare in modo proattivo la legge al fine di creare un clima di concorrenza leale; b) condividere informazioni e migliorare la cooperazione tra le autorita' preposte alla concorrenza.