Art. 15. Societa' dell'informazione 1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono elementi essenziali della vita moderna e rivestono un'importanza vitale per lo sviluppo economico e sociale, le Parti convengono di scambiare opinioni sulle rispettive politiche in questo settore. 2. La cooperazione in questo settore si incentra, tra l'altro: a) sugli scambi di opinioni in merito ai diversi aspetti della societa' dell'informazione, in particolare le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della vita privata e dei dati personali, nonche' l'indipendenza e l'efficienza dell'autorita' di regolamentazione; b) sull'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti e dei servizi di ricerca, anche in un contesto regionale; c) sulla standardizzazione e la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione; d) sulla promozione della cooperazione tra le Parti nella ricerca riguardante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; e) sugli aspetti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione legati alla sicurezza, inclusi la promozione della sicurezza in rete, la lotta contro la criminalita' informatica e l'uso improprio delle tecnologie dell'informazione e di tutti i mezzi di comunicazione elettronica. 3. E' incoraggiata la cooperazione tra imprese.