(Accordo-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
                     Societa' dell'informazione 
 
    1. Riconoscendo  che  le  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione sono elementi essenziali della vita moderna e rivestono
un'importanza vitale per lo sviluppo economico e  sociale,  le  Parti
convengono di scambiare opinioni sulle rispettive politiche in questo
settore. 
    2. La cooperazione in questo settore si incentra, tra l'altro: 
      a) sugli scambi di opinioni in merito ai diversi aspetti  della
societa'  dell'informazione,  in  particolare  le  politiche   e   le
normative riguardanti  le  comunicazioni  elettroniche,  compresi  il
servizio universale, le licenze  e  le  autorizzazioni  generali,  la
tutela  della  vita   privata   e   dei   dati   personali,   nonche'
l'indipendenza e l'efficienza dell'autorita' di regolamentazione; 
      b) sull'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti e dei
servizi di ricerca, anche in un contesto regionale; 
      c)  sulla  standardizzazione  e  la  diffusione   delle   nuove
tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 
      d) sulla promozione  della  cooperazione  tra  le  Parti  nella
ricerca  riguardante  le   tecnologie   dell'informazione   e   della
comunicazione; 
      e) sugli aspetti delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione legati alla  sicurezza,  inclusi  la  promozione  della
sicurezza in rete, la lotta  contro  la  criminalita'  informatica  e
l'uso improprio delle tecnologie dell'informazione e di tutti i mezzi
di comunicazione elettronica. 
    3. E' incoraggiata la cooperazione tra imprese.