Art. 17. Energia 1. Le Parti riconoscono l'importanza del settore dell'energia per lo sviluppo economico e sociale e si adoperano, nell'ambito delle rispettive competenze, per migliorare la cooperazione in questo settore al fine di: a) diversificare gli approvvigionamenti energetici per rafforzare la sicurezza energetica e sviluppare forme di energia nuove, sostenibili, innovative e rinnovabili, compresi, tra l'altro, i biocombustibili e le biomasse e l'energia eolica, solare e idrica; b) sostenere lo sviluppo di politiche volte ad accrescere la competitivita' delle energie rinnovabili; c) pervenire ad un utilizzo razionale dell'energia con contributi dal lato sia della domanda che dell'offerta, promuovendo l'efficienza energetica nella produzione, nel trasporto, nella distribuzione e nell'uso finale dell'energia; d) incentivare i trasferimenti di tecnologia ai fini della produzione e dell'utilizzo sostenibili di energia; e) migliorare lo sviluppo delle capacita' e agevolare gli investimenti nel settore dell'energia, tenendo conto dei principi di trasparenza, non discriminazione e compatibilita' di mercato; f) promuovere la concorrenza nel mercato dell'energia; g) scambiare opinioni sugli sviluppi nei mercati mondiali dell'energia, compresa l'incidenza sui paesi in via di sviluppo. 2. A tal fine, le Parti prendono le opportune iniziative per promuovere, in particolare nei contesti regionali e internazionali esistenti, le seguenti attivita' di cooperazione: a) cooperazione nell'elaborazione delle politiche energetiche e scambio d'informazioni attinenti alle politiche energetiche; b) scambio d'informazioni sulla situazione e sulle tendenze del mercato, dell'industria e delle tecnologie nel settore dell'energia; c) realizzazione di studi e ricerche comuni; d) aumento del commercio e degli investimenti nel settore dell'energia.