Art. 18. Trasporti 1. Le Parti si adoperano per cooperare in tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti, compresa la politica dei trasporti integrata, nell'intento di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei e la tutela dell'ambiente e di rendere piu' efficienti i rispettivi sistemi di trasporti. 2. La cooperazione fra le Parti in questo settore e' volta a promuovere: a) gli scambi d'informazioni sulle rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani, rurali, fluviali, aerei e marittimi, comprese la loro logistica e l'interconnessione e interoperabilita' delle reti di trasporto multimodali nonche' la gestione delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti; b) un dialogo e azioni comuni nel settore del trasporto aereo in ambiti di reciproco interesse, compresi l'accordo su taluni aspetti dei servizi aerei e l'esame delle possibilita' di maggiore sviluppo delle relazioni, la cooperazione tecnica e normativa in materia di sicurezza e protezione nel settore aereo, ambiente, gestione del traffico aereo, applicazione del diritto della concorrenza e regolamentazione economica dell'industria del trasporto aereo, nell'intento di promuovere la convergenza normativa e di rimuovere gli ostacoli alle attivita' economiche. Su questa base, le Parti valutano la possibilita' di una piu' ampia cooperazione nel settore dell'aviazione civile; c) la cooperazione per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti; d) la cooperazione nei consessi internazionali che si occupano di trasporti; e) l'applicazione di norme in materia di sicurezza e protezione e di prevenzione dell'inquinamento, in particolare per quanto concerne i trasporti marittimi e aerei, conformemente alle pertinenti convenzioni internazionali applicabili ad entrambe le Parti, compresa la cooperazione nei consessi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione delle normative internazionali. 3. Per quanto riguarda la navigazione satellitare globale civile, le Parti cooperano a norma dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.