(Accordo-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
                              Trasporti 
 
    1. Le Parti  si  adoperano  per  cooperare  in  tutti  i  settori
pertinenti della politica dei trasporti,  compresa  la  politica  dei
trasporti integrata, nell'intento di migliorare la circolazione delle
merci e dei passeggeri, di  promuovere  la  sicurezza  dei  trasporti
marittimi e aerei  e  la  tutela  dell'ambiente  e  di  rendere  piu'
efficienti i rispettivi sistemi di trasporti. 
    2. La cooperazione fra le Parti in  questo  settore  e'  volta  a
promuovere: 
      a) gli  scambi  d'informazioni  sulle  rispettive  politiche  e
pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto  concerne
i trasporti urbani, rurali, fluviali, aerei e marittimi, comprese  la
loro logistica e l'interconnessione e interoperabilita' delle reti di
trasporto  multimodali  nonche'  la  gestione  delle  strade,   delle
ferrovie, dei porti e degli aeroporti; 
      b) un dialogo e azioni comuni nel settore del  trasporto  aereo
in ambiti  di  reciproco  interesse,  compresi  l'accordo  su  taluni
aspetti dei servizi aerei e l'esame delle  possibilita'  di  maggiore
sviluppo delle relazioni, la  cooperazione  tecnica  e  normativa  in
materia di  sicurezza  e  protezione  nel  settore  aereo,  ambiente,
gestione  del  traffico  aereo,  applicazione   del   diritto   della
concorrenza e regolamentazione economica dell'industria del trasporto
aereo, nell'intento di  promuovere  la  convergenza  normativa  e  di
rimuovere gli ostacoli alle attivita' economiche. Su questa base,  le
Parti valutano la possibilita' di una  piu'  ampia  cooperazione  nel
settore dell'aviazione civile; 
      c) la cooperazione per la riduzione delle emissioni  di  gas  a
effetto serra nel settore dei trasporti; 
      d) la cooperazione nei consessi internazionali che si  occupano
di trasporti; 
      e) l'applicazione di norme in materia di sicurezza e protezione
e  di  prevenzione  dell'inquinamento,  in  particolare  per   quanto
concerne i trasporti marittimi e aerei, conformemente alle pertinenti
convenzioni internazionali applicabili ad entrambe le Parti, compresa
la cooperazione nei consessi internazionali  competenti  al  fine  di
garantire una migliore applicazione delle normative internazionali. 
    3. Per quanto riguarda la navigazione satellitare globale civile,
le Parti cooperano a norma dell'accordo di cooperazione relativo a un
sistema globale di  navigazione  satellitare  civile  (GNSS)  tra  la
Comunita' europea  e  i  suoi  Stati  membri,  da  una  parte,  e  la
Repubblica di Corea, dall'altra.