(Accordo-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
                  Politica dei trasporti marittimi 
 
    1. Le Parti s'impegnano  a  perseguire  l'obiettivo  dell'accesso
illimitato al mercato  e  al  traffico  marittimo  internazionale  in
condizioni di concorrenza leale e su base  commerciale  conformemente
al disposto del presente articolo. 
    2. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti: 
      a) si astengono dall'introdurre clausole  di  ripartizione  del
carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi sui  servizi  di
trasporto marittimo, inclusi i trasporti sfusi  di  merci  liquide  o
solide e i trasporti di linea,  e  dall'applicare  tali  clausole  se
contenute in precedenti accordi bilaterali; 
      b) si astengono  dall'applicare,  dall'entrata  in  vigore  del
presente  accordo,  misure  amministrative,  tecniche  e  legislative
suscettibili di creare  discriminazioni  tra  i  propri  cittadini  o
societa' e quelli dell'altra Parte nella prestazione  di  servizi  di
trasporto marittimo internazionale; 
      c)  concedono  alle  navi  gestite  da  cittadini  o   societa'
dell'altra  Parte  un  trattamento  non  meno  favorevole  di  quello
riservato alle proprie navi per quanto riguarda  l'accesso  ai  porti
aperti al commercio internazionale, l'utilizzo delle infrastrutture e
dei servizi marittimi ausiliari  dei  porti,  i  relativi  diritti  e
oneri,  le  agevolazioni  doganali  e  l'assegnazione  di  ormeggi  e
d'infrastrutture per il carico e lo scarico; 
      d)  autorizzano  la  presenza  commerciale   di   societa'   di
navigazione dell'altra Parte sul proprio territorio  applicando,  per
l'insediamento e le attivita' di tali societa', condizioni  non  meno
favorevoli di quelle  concesse  alle  proprie  societa'  oppure  alle
consociate e alle filiali di societa' di paesi terzi, nel caso che  a
queste ultime siano concesse condizioni migliori. 
    3. Ai fini del presente articolo, l'accesso al mercato  marittimo
internazionale comprende, tra  l'altro,  il  diritto  per  i  vettori
marittimi internazionali di ciascuna Parte di organizzare servizi  di
trasporto porta a porta comprendenti una tratta marittima  e,  a  tal
fine, di concludere contratti direttamente con i  gestori  locali  di
modi  di  trasporto  diversi  da  quello  marittimo  sul   territorio
dell'altra  Parte,  fatte  salve  le  restrizioni   in   materia   di
cittadinanza previste per il trasporto di merci e passeggeri con tali
altri modi di trasporto. 
    4. Il disposto del presente articolo  si  applica  alle  societa'
dell'Unione europea e della Corea  e  alle  societa'  di  navigazione
aventi sede fuori dell'Unione europea e  della  Repubblica  di  Corea
controllate da cittadini di uno Stato membro o  della  Repubblica  di
Corea, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro  o  nella
Repubblica di Corea secondo le rispettive norme di legge. 
    5. Le attivita' delle societa' di navigazione nell'Unione europea
e nella Repubblica di  Corea  sono  disciplinate,  se  del  caso,  da
accordi specifici. 
    6. Le Parti conducono un dialogo nel settore della  politica  dei
trasporti marittimi.