(Accordo-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
                    Obiettivi della cooperazione 
 
    1. Per rafforzare la loro cooperazione, le  Parti  s'impegnano  a
intensificare il dialogo politico e  a  migliorare  ulteriormente  le
loro relazioni economiche, mirando in particolare a: 
      a) convenire  una  visione  futura  per  il  rafforzamento  del
partenariato e sviluppare  progetti  comuni  volti  ad  attuare  tale
visione; 
      b) condurre un regolare dialogo politico; 
      c) promuovere gli sforzi collettivi in tutti i  consessi  e  le
organizzazioni  regionali  e  internazionali  competenti   per   dare
risposta alle questioni di portata mondiale; 
      d)  promuovere  la  cooperazione  economica  nei   settori   di
reciproco  interesse,  compresa   la   cooperazione   scientifica   e
tecnologica, allo scopo  di  diversificare  gli  scambi  a  reciproco
vantaggio; 
      e) incentivare  la  cooperazione  tra  imprese  agevolando  gli
investimenti  da  entrambi  i  lati  e   promuovendo   una   migliore
comprensione reciproca; 
      f) rafforzare la partecipazione rispettiva di ciascuna Parte ai
programmi di cooperazione aperti all'altra; 
      g) promuovere il ruolo e  il  profilo  dell'altra  Parte  nella
propria regione attraverso vari mezzi, compresi gli scambi culturali,
l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e l'istruzione; 
      h) promuovere i contatti personali e la comprensione. 
    2. Sulla base del loro partenariato consolidato e dei loro valori
comuni, le Parti  convengono  di  sviluppare  la  cooperazione  e  il
dialogo  su  tutte  le  questioni  d'interesse  comune,  mirando   in
particolare a: 
      a)  rafforzare  il  dialogo  politico  e  la  cooperazione,  in
particolare  per  quanto   riguarda   i   diritti   umani,   la   non
proliferazione delle armi di distruzione di massa, le armi leggere  e
di piccolo  calibro,  i  crimini  piu'  gravi  di  rilevanza  per  la
comunita' internazionale e la lotta contro il terrorismo; 
      b) rafforzare la cooperazione in tutti i settori  di  reciproco
interesse concernenti gli scambi e gli investimenti e  assicurare  le
condizioni per un incremento sostenibile degli scambi e  investimenti
tra le Parti a reciproco vantaggio; 
      c)  rafforzare  la  cooperazione  nel  settore  economico,   in
particolare per quanto riguarda il dialogo sulla politica  economica,
la cooperazione tra imprese, la fiscalita', le  dogane,  la  politica
della concorrenza, la societa' dell'informazione,  la  scienza  e  la
tecnologia,  l'energia,  i  trasporti,  la  politica  dei   trasporti
marittimi e la politica dei consumatori; 
      d)  rafforzare  la  cooperazione  nel  settore  dello  sviluppo
sostenibile,  in  particolare  per   quanto   riguarda   la   salute,
l'occupazione e gli affari sociali, l'ambiente e le risorse naturali,
il cambiamento climatico, l'agricoltura,  lo  sviluppo  rurale  e  la
silvicoltura, l'ambiente marino e la pesca e gli aiuti allo sviluppo; 
      e)  rafforzare  la  cooperazione  nei  settori  della  cultura,
dell'informazione, della comunicazione, dei mezzi audiovisivi e media
e dell'istruzione; 
      f) rafforzare la  cooperazione  nel  settore  della  giustizia,
liberta' e sicurezza, in particolare per quanto riguarda lo Stato  di
diritto, la cooperazione giuridica, la protezione dei dati personali,
la migrazione, la lotta contro le droghe illecite, la lotta contro la
criminalita'  organizzata  e  la  corruzione,  la  lotta  contro   il
riciclaggio di denaro e il finanziamento  del  terrorismo,  la  lotta
contro la criminalita' informatica e l'attivita' di contrasto; 
      g) rafforzare la  cooperazione  in  altri  settori  d'interesse
comune, in particolare il turismo, la societa'  civile,  la  pubblica
amministrazione e le statistiche.