(Accordo-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
                               Salute 
 
    1. Le Parti convengono di promuovere la cooperazione reciproca  e
lo scambio d'informazioni nei settori della salute e  della  gestione
efficace dei problemi sanitari a carattere transfrontaliero. 
    2. Le Parti s'impegnano a promuovere gli scambi d'informazioni  e
la cooperazione reciproca, tra l'altro, tramite: 
      a) lo scambio d'informazioni sulla sorveglianza delle  malattie
infettive, incluse le pandemie influenzali, e sull'allarme precoce  e
le contromisure; 
      b) lo scambio d'informazioni sulle strategie  sanitarie  e  sui
piani sanitari pubblici; 
      c) lo scambio  d'informazioni  sulle  politiche  di  promozione
della salute,  come  le  campagne  contro  il  fumo,  la  prevenzione
dell'obesita' e il controllo delle malattie; 
      d) lo scambio d'informazioni, per quanto possibile, nel settore
della sicurezza e dell'approvazione dei farmaci; 
      e) lo  scambio  d'informazioni,  per  quanto  possibile,  e  la
ricerca comune  nel  settore  della  sicurezza  degli  alimenti,  per
esempio in riferimento alle leggi e  ai  regolamenti  in  materia  di
alimenti, ai sistemi di allarme rapido, ecc.; 
      f) la cooperazione nel settore della ricerca  e  sviluppo,  per
esempio in riferimento alle terapie avanzate e ai medicinali orfani e
innovativi; 
      g) lo scambio d'informazioni e la cooperazione  in  materia  di
politica dei servizi sanitari in rete. 
    3. Le Parti si  adoperano  per  promuovere  l'applicazione  degli
accordi  sanitari  internazionali,  quali  i   regolamenti   sanitari
internazionali e la convenzione quadro per il controllo del tabacco.