Art. 21. Salute 1. Le Parti convengono di promuovere la cooperazione reciproca e lo scambio d'informazioni nei settori della salute e della gestione efficace dei problemi sanitari a carattere transfrontaliero. 2. Le Parti s'impegnano a promuovere gli scambi d'informazioni e la cooperazione reciproca, tra l'altro, tramite: a) lo scambio d'informazioni sulla sorveglianza delle malattie infettive, incluse le pandemie influenzali, e sull'allarme precoce e le contromisure; b) lo scambio d'informazioni sulle strategie sanitarie e sui piani sanitari pubblici; c) lo scambio d'informazioni sulle politiche di promozione della salute, come le campagne contro il fumo, la prevenzione dell'obesita' e il controllo delle malattie; d) lo scambio d'informazioni, per quanto possibile, nel settore della sicurezza e dell'approvazione dei farmaci; e) lo scambio d'informazioni, per quanto possibile, e la ricerca comune nel settore della sicurezza degli alimenti, per esempio in riferimento alle leggi e ai regolamenti in materia di alimenti, ai sistemi di allarme rapido, ecc.; f) la cooperazione nel settore della ricerca e sviluppo, per esempio in riferimento alle terapie avanzate e ai medicinali orfani e innovativi; g) lo scambio d'informazioni e la cooperazione in materia di politica dei servizi sanitari in rete. 3. Le Parti si adoperano per promuovere l'applicazione degli accordi sanitari internazionali, quali i regolamenti sanitari internazionali e la convenzione quadro per il controllo del tabacco.