Art. 22. Occupazione e affari sociali 1. Le Parti convengono di rafforzare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, anche nel contesto della globalizzazione e dell'evoluzione demografica. Esse si sforzano di promuovere la cooperazione e gli scambi d'informazioni e di esperienze sui temi dell'occupazione e del lavoro. I settori di cooperazione possono comprendere la coesione regionale e sociale, l'integrazione sociale, i sistemi di previdenza sociale, l'acquisizione di competenze lungo tutto l'arco della vita, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la parita' di genere e il lavoro dignitoso. 2. Le Parti ribadiscono la necessita' di sostenere un processo di globalizzazione a vantaggio di tutti e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della poverta'. 3. Le Parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale, sancite in particolare dalla dichiarazione dell'OIL relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro. 4. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici concordati congiuntamente, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale.