(Accordo-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
                    Occupazione e affari sociali 
 
    1. Le Parti convengono di rafforzare la cooperazione nel  settore
dell'occupazione e degli affari sociali,  anche  nel  contesto  della
globalizzazione e dell'evoluzione demografica. Esse  si  sforzano  di
promuovere  la  cooperazione  e  gli  scambi  d'informazioni   e   di
esperienze sui temi dell'occupazione  e  del  lavoro.  I  settori  di
cooperazione possono comprendere la  coesione  regionale  e  sociale,
l'integrazione   sociale,   i   sistemi   di   previdenza    sociale,
l'acquisizione di competenze lungo tutto l'arco della vita, la salute
e la sicurezza sul posto di lavoro, la parita' di genere e il  lavoro
dignitoso. 
    2. Le Parti ribadiscono la necessita' di sostenere un processo di
globalizzazione a vantaggio di tutti e  di  promuovere  l'occupazione
piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave  dello
sviluppo sostenibile e della riduzione della poverta'. 
    3. Le Parti ribadiscono il loro impegno a rispettare,  promuovere
e applicare le norme sociali e  del  lavoro  riconosciute  a  livello
internazionale, sancite in particolare dalla  dichiarazione  dell'OIL
relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro. 
    4. Le forme di cooperazione  possono  comprendere,  tra  l'altro,
programmi e progetti specifici concordati congiuntamente, il dialogo,
la cooperazione e iniziative su temi  d'interesse  comune  a  livello
bilaterale o multilaterale.