(Accordo-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
                     Ambiente e risorse naturali 
 
    1. Le Parti convengono che e' necessario salvaguardare e  gestire
in modo sostenibile le risorse naturali  e  la  diversita'  biologica
come basi per lo sviluppo delle generazioni attuali e future. 
    2.  Le  Parti  si  adoperano  per  proseguire  e  rafforzare   la
cooperazione in materia di  protezione  dell'ambiente,  anche  in  un
contesto regionale, in particolare per quanto concerne: 
      a) il cambiamento climatico e l'efficienza energetica; 
      b) la consapevolezza ambientale; 
      c) l'adesione agli accordi ambientali  multilaterali,  compresi
quelli  riguardanti  la  biodiversita'  e  la   biosicurezza   e   la
Convenzione sul  commercio  internazionale  delle  specie  animali  e
vegetali in via di estinzione, e la loro attuazione; 
      d) la promozione di tecnologie, prodotti e servizi  ambientali,
compresi  i  sistemi  di  gestione   ambientale   e   l'etichettatura
ambientale; 
      e) la prevenzione dei movimenti  transfrontalieri  illeciti  di
sostanze pericolose, rifiuti pericolosi e altri tipi di rifiuti; 
      f) il controllo della conservazione  dell'ambiente  costiero  e
marino e la lotta contro il suo inquinamento e degrado; 
      g)  la  partecipazione  a  livello   locale   alla   protezione
dell'ambiente quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile; 
      h) la gestione dei suoli e dei terreni; 
      i) lo scambio d'informazioni, di conoscenze specialistiche e di
pratiche. 
    3. Si  tiene  opportunamente  conto  dei  risultati  del  vertice
mondiale  sullo  sviluppo   sostenibile   e   dell'applicazione   dei
pertinenti accordi ambientali multilaterali.