Art. 23. Ambiente e risorse naturali 1. Le Parti convengono che e' necessario salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversita' biologica come basi per lo sviluppo delle generazioni attuali e future. 2. Le Parti si adoperano per proseguire e rafforzare la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente, anche in un contesto regionale, in particolare per quanto concerne: a) il cambiamento climatico e l'efficienza energetica; b) la consapevolezza ambientale; c) l'adesione agli accordi ambientali multilaterali, compresi quelli riguardanti la biodiversita' e la biosicurezza e la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, e la loro attuazione; d) la promozione di tecnologie, prodotti e servizi ambientali, compresi i sistemi di gestione ambientale e l'etichettatura ambientale; e) la prevenzione dei movimenti transfrontalieri illeciti di sostanze pericolose, rifiuti pericolosi e altri tipi di rifiuti; f) il controllo della conservazione dell'ambiente costiero e marino e la lotta contro il suo inquinamento e degrado; g) la partecipazione a livello locale alla protezione dell'ambiente quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile; h) la gestione dei suoli e dei terreni; i) lo scambio d'informazioni, di conoscenze specialistiche e di pratiche. 3. Si tiene opportunamente conto dei risultati del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e dell'applicazione dei pertinenti accordi ambientali multilaterali.