(Accordo-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
                        Cambiamento climatico 
 
    1. Le  Parti  riconoscono  la  minaccia  comune  rappresentata  a
livello  mondiale  dal  cambiamento  climatico  e  la  necessita'  di
adottare  misure  per  la  riduzione  delle  emissioni  al  fine   di
stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra  nell'atmosfera
a un livello tale da prevenire una pericolosa interferenza  antropica
nel sistema climatico. Nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  e
fatte salve le discussioni sul cambiamento climatico in  altre  sedi,
quali la convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite  sul  cambiamento
climatico (UNFCCC), le Parti rafforzano  la  cooperazione  in  questo
settore. Tale cooperazione ha come scopo: 
      a) la lotta contro il cambiamento  climatico,  con  l'obiettivo
generale di una rapida transizione verso societa' a  bassa  emissione
di carbonio, mediante adeguate  azioni  nazionali  di  mitigazione  e
adattamento; 
      b) la promozione dell'impiego efficiente delle  risorse,  anche
attraverso il diffuso utilizzo  delle  migliori  tecnologie  a  basse
emissioni di carbonio disponibili  ed  economicamente  convenienti  e
norme per la mitigazione e l'adattamento; 
      c) lo scambio di conoscenze specialistiche e  informazioni  sui
benefici e sulla struttura dei sistemi  di  scambio  dei  diritti  di
emissione; 
      d)  il  miglioramento  degli  strumenti  di  finanziamento  dei
settori pubblico e privato, inclusi  i  meccanismi  di  mercato  e  i
partenariati  pubblico-privato  atti  a   contribuire   efficacemente
all'azione volta a combattere il cambiamento climatico; 
      e)  la  collaborazione  in  materia   di   ricerca,   sviluppo,
diffusione,  applicazione  e  trasferimento  di  tecnologie  a  basse
emissioni di carbonio, allo scopo di mitigare le emissioni di  gas  a
effetto serra preservando, nel contempo, la crescita economica; 
      f) se del caso,  lo  scambio  di  esperienze  e  di  conoscenze
specialistiche in materia di controllo e analisi  degli  effetti  dei
gas a effetto serra e di  sviluppo  di  programmi  di  mitigazione  e
adattamento; 
      g) se del caso,  il  sostegno  alle  azioni  di  mitigazione  e
adattamento  dei  paesi  in  via  di  sviluppo,  anche  attraverso  i
meccanismi di flessibilita' del Protocollo di Kyoto. 
    2. A tal fine, le Parti convengono d'intensificare il  dialogo  e
la cooperazione a livello politico, strategico e tecnico.