Art. 24. Cambiamento climatico 1. Le Parti riconoscono la minaccia comune rappresentata a livello mondiale dal cambiamento climatico e la necessita' di adottare misure per la riduzione delle emissioni al fine di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da prevenire una pericolosa interferenza antropica nel sistema climatico. Nell'ambito delle rispettive competenze, e fatte salve le discussioni sul cambiamento climatico in altre sedi, quali la convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), le Parti rafforzano la cooperazione in questo settore. Tale cooperazione ha come scopo: a) la lotta contro il cambiamento climatico, con l'obiettivo generale di una rapida transizione verso societa' a bassa emissione di carbonio, mediante adeguate azioni nazionali di mitigazione e adattamento; b) la promozione dell'impiego efficiente delle risorse, anche attraverso il diffuso utilizzo delle migliori tecnologie a basse emissioni di carbonio disponibili ed economicamente convenienti e norme per la mitigazione e l'adattamento; c) lo scambio di conoscenze specialistiche e informazioni sui benefici e sulla struttura dei sistemi di scambio dei diritti di emissione; d) il miglioramento degli strumenti di finanziamento dei settori pubblico e privato, inclusi i meccanismi di mercato e i partenariati pubblico-privato atti a contribuire efficacemente all'azione volta a combattere il cambiamento climatico; e) la collaborazione in materia di ricerca, sviluppo, diffusione, applicazione e trasferimento di tecnologie a basse emissioni di carbonio, allo scopo di mitigare le emissioni di gas a effetto serra preservando, nel contempo, la crescita economica; f) se del caso, lo scambio di esperienze e di conoscenze specialistiche in materia di controllo e analisi degli effetti dei gas a effetto serra e di sviluppo di programmi di mitigazione e adattamento; g) se del caso, il sostegno alle azioni di mitigazione e adattamento dei paesi in via di sviluppo, anche attraverso i meccanismi di flessibilita' del Protocollo di Kyoto. 2. A tal fine, le Parti convengono d'intensificare il dialogo e la cooperazione a livello politico, strategico e tecnico.