(Accordo-art. 25)
 
                              Art. 25. 
 
             Agricoltura, sviluppo rurale e silvicoltura 
 
    Le Parti convengono  di  favorire  la  cooperazione  nei  settori
dell'agricoltura, dello sviluppo  rurale  e  della  silvicoltura.  In
particolare,  le  Parti  scambiano  informazioni  e   sviluppano   la
cooperazione nei seguenti campi: 
      a)  la  politica  agricola  e  forestale   e   le   prospettive
dell'agricoltura e della silvicoltura  a  livello  internazionale  in
generale; 
      b) la registrazione e la tutela delle indicazioni geografiche; 
      c) la produzione biologica; 
      d)  la   ricerca   nei   settori   dell'agricoltura   e   della
silvicoltura; 
      e) la politica di sviluppo delle zone rurali e segnatamente  la
diversificazione e la ristrutturazione dei settori agricoli; 
      f) l'agricoltura sostenibile, la silvicoltura e  l'integrazione
delle esigenze ambientali nella politica agricola; 
      g) i nessi tra l'agricoltura, la silvicoltura e l'ambiente e la
politica di sviluppo delle zone rurali; 
      h) le attivita' di promozione dei prodotti agroalimentari; 
      i) la gestione sostenibile delle foreste, allo scopo d'impedire
la deforestazione e di favorire la creazione di nuove aree  boschive,
tenendo in debita considerazione gli interessi dei paesi  in  via  di
sviluppo esportatori di legname.