Art. 25. Agricoltura, sviluppo rurale e silvicoltura Le Parti convengono di favorire la cooperazione nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della silvicoltura. In particolare, le Parti scambiano informazioni e sviluppano la cooperazione nei seguenti campi: a) la politica agricola e forestale e le prospettive dell'agricoltura e della silvicoltura a livello internazionale in generale; b) la registrazione e la tutela delle indicazioni geografiche; c) la produzione biologica; d) la ricerca nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura; e) la politica di sviluppo delle zone rurali e segnatamente la diversificazione e la ristrutturazione dei settori agricoli; f) l'agricoltura sostenibile, la silvicoltura e l'integrazione delle esigenze ambientali nella politica agricola; g) i nessi tra l'agricoltura, la silvicoltura e l'ambiente e la politica di sviluppo delle zone rurali; h) le attivita' di promozione dei prodotti agroalimentari; i) la gestione sostenibile delle foreste, allo scopo d'impedire la deforestazione e di favorire la creazione di nuove aree boschive, tenendo in debita considerazione gli interessi dei paesi in via di sviluppo esportatori di legname.