(Accordo-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
                       Ambiente marino e pesca 
 
    Le Parti favoriscono la  cooperazione,  a  livello  bilaterale  e
multilaterale, in materia di ambiente marino e di pesca,  allo  scopo
di promuovere uno sviluppo e una gestione sostenibili e  responsabili
dell'ambiente marino e della pesca. La cooperazione puo' comprendere: 
    a) gli scambi d'informazioni; 
    b) il sostegno a una  politica  a  lungo  termine  sostenibile  e
responsabile in materia di ambiente marino e di  pesca,  comprese  la
conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine; e 
    c) la promozione delle azioni volte a prevenire e  combattere  le
attivita' di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate.