Art. 26. Ambiente marino e pesca Le Parti favoriscono la cooperazione, a livello bilaterale e multilaterale, in materia di ambiente marino e di pesca, allo scopo di promuovere uno sviluppo e una gestione sostenibili e responsabili dell'ambiente marino e della pesca. La cooperazione puo' comprendere: a) gli scambi d'informazioni; b) il sostegno a una politica a lungo termine sostenibile e responsabile in materia di ambiente marino e di pesca, comprese la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine; e c) la promozione delle azioni volte a prevenire e combattere le attivita' di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate.