Art. 27. Aiuti allo sviluppo 1. Le Parti convengono di scambiare informazioni sulle rispettive politiche di aiuti allo sviluppo al fine di instaurare un dialogo regolare sugli obiettivi di tali politiche e sui rispettivi programmi di aiuto allo sviluppo nei paesi terzi. Esse valutano la fattibilita' di una cooperazione piu' sostanziale conformemente alle rispettive legislazioni e alle condizioni previste per l'attuazione di tali programmi. 2. Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti e concordano d'intensificare la cooperazione allo scopo di migliorare ulteriormente i risultati nel settore dello sviluppo.