(Accordo-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
                         Aiuti allo sviluppo 
 
    1. Le Parti convengono di scambiare informazioni sulle rispettive
politiche di aiuti allo sviluppo al fine  di  instaurare  un  dialogo
regolare sugli obiettivi di tali politiche e sui rispettivi programmi
di aiuto allo sviluppo nei paesi terzi. Esse valutano la fattibilita'
di una cooperazione piu' sostanziale  conformemente  alle  rispettive
legislazioni e alle condizioni  previste  per  l'attuazione  di  tali
programmi. 
    2. Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare  la  dichiarazione
di  Parigi  del  2005  sull'efficacia  degli   aiuti   e   concordano
d'intensificare   la   cooperazione   allo   scopo   di    migliorare
ulteriormente i risultati nel settore dello sviluppo.