(Accordo-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
     Cooperazione nei settori della cultura, dell'informazione, 
        della comunicazione, dei mezzi audiovisi e dei media 
 
    1. Le Parti concordano di promuovere la cooperazione al  fine  di
accrescere la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive
culture. 
    2. Le Parti si adoperano per adottare misure  adeguate  intese  a
promuovere gli scambi culturali e per intraprendere iniziative comuni
in questo settore. 
    3. Le Parti convengono  di  cooperare  strettamente  in  seno  ai
consessi internazionali competenti,  quali  l'  Organizzazione  delle
Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la  cultura  (UNESCO)  e
l'ASEM, al fine  di  perseguire  obiettivi  comuni  e  promuovere  la
diversita'  culturale,  nel   rispetto   delle   disposizioni   della
convenzione  dell'UNESCO  sulla  protezione  e  la  promozione  della
diversita' delle espressioni culturali. 
    4. Le Parti valutano le modalita' per  favorire  gli  scambi,  la
cooperazione e il dialogo tra le istituzioni competenti  nei  settori
dei mezzi audiovisivi e dei media.