Art. 29. Istruzione 1. Le Parti riconoscono il contributo cruciale dell'istruzione e della formazione allo sviluppo di risorse umane in grado di partecipare all'economia mondiale basata sulla conoscenza e riconoscono di avere un interesse comune a cooperare nel settore dell'istruzione e della formazione. 2. Conformemente ai reciproci interessi e agli scopi delle loro politiche in materia d'istruzione, le Parti s'impegnano a sostenere congiuntamente opportune attivita' di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventu', con particolare riguardo all'istruzione superiore. In particolare, questa cooperazione puo' attuarsi sotto forma di: a) sostegno a progetti comuni di cooperazione tra istituti d'istruzione e di formazione dell'Unione europea e della Repubblica di Corea, nell'intento di promuovere lo sviluppo dei piani di studio, programmi di studio comuni e la mobilita' degli studenti; b) dialogo, studi e scambi d'informazioni e di conoscenze tecniche nel settore della politica dell'istruzione; c) promozione di scambi di studenti, di personale accademico e amministrativo degli istituti d'istruzione superiore e di animatori giovanili, anche mediante l'attuazione del programma Erasmus Mundus; d) la cooperazione nei settori dell'istruzione d'interesse comune.