(Accordo-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
                             Istruzione 
 
    1. Le Parti riconoscono il contributo cruciale dell'istruzione  e
della  formazione  allo  sviluppo  di  risorse  umane  in  grado   di
partecipare  all'economia  mondiale   basata   sulla   conoscenza   e
riconoscono di avere un interesse  comune  a  cooperare  nel  settore
dell'istruzione e della formazione. 
    2. Conformemente ai reciproci interessi e agli scopi  delle  loro
politiche in materia d'istruzione, le Parti s'impegnano  a  sostenere
congiuntamente  opportune  attivita'  di  cooperazione  nei   settori
dell'istruzione, della formazione e della gioventu', con  particolare
riguardo   all'istruzione   superiore.   In    particolare,    questa
cooperazione puo' attuarsi sotto forma di: 
      a) sostegno a progetti  comuni  di  cooperazione  tra  istituti
d'istruzione e di formazione dell'Unione europea e  della  Repubblica
di Corea, nell'intento di promuovere lo sviluppo dei piani di studio,
programmi di studio comuni e la mobilita' degli studenti; 
      b) dialogo, studi  e  scambi  d'informazioni  e  di  conoscenze
tecniche nel settore della politica dell'istruzione; 
      c) promozione di scambi di studenti, di personale accademico  e
amministrativo degli istituti d'istruzione superiore e  di  animatori
giovanili, anche mediante l'attuazione del programma Erasmus Mundus; 
      d) la  cooperazione  nei  settori  dell'istruzione  d'interesse
comune.