Art. 3. Dialogo politico 1. L'Unione europea e la Repubblica di Corea avviano un regolare dialogo politico basato su valori e aspirazioni comuni. Il dialogo si svolge secondo le procedure concordate tra la Repubblica di Corea e l'Unione europea. 2. Il dialogo politico ha l'obiettivo di: a) sottolineare l'impegno delle Parti a favore della democrazia e del rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali; b) promuovere soluzioni pacifiche ai conflitti internazionali o regionali e il rafforzamento delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali; c) intensificare le consultazioni politiche su questioni di sicurezza internazionale come il controllo degli armamenti e il disarmo, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa e il trasferimento internazionale di armi convenzionali; d) riflettere sulle principali questioni internazionali d'interesse comune intensificando lo scambio d'informazioni pertinenti tra le Parti e nei consessi internazionali; e) intensificare le consultazioni su questioni di particolare interesse per i paesi delle regioni dell'Asia-Pacifico ed europea, al fine di promuovere la pace, la stabilita' e la prosperita' in entrambe le regioni. 3. Il dialogo tra le Parti avviene tramite contatti, scambi e consultazioni, in particolare nelle seguenti forme: a) incontri di vertice a livello di capi di Stato e di governo ogniqualvolta le Parti lo ritengano necessario; b) consultazioni annuali a livello ministeriale in sedi da concordarsi tra le Parti; c) incontri informativi sui principali sviluppi internazionali e nazionali a livello di alti funzionari; d) dialoghi settoriali su questioni d'interesse comune; e) scambi di delegazioni tra il Parlamento europeo e l'Assemblea nazionale della Repubblica di Corea.