(Accordo-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
                          Dialogo politico 
 
    1. L'Unione europea e la Repubblica di Corea avviano un  regolare
dialogo politico basato su valori e aspirazioni comuni. Il dialogo si
svolge secondo le procedure concordate tra la Repubblica di  Corea  e
l'Unione europea. 
    2. Il dialogo politico ha l'obiettivo di: 
      a) sottolineare l'impegno delle Parti a favore della democrazia
e del rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali; 
      b) promuovere soluzioni pacifiche ai conflitti internazionali o
regionali  e  il  rafforzamento  delle  Nazioni  Unite  e  di   altre
organizzazioni internazionali; 
      c) intensificare le consultazioni  politiche  su  questioni  di
sicurezza internazionale come  il  controllo  degli  armamenti  e  il
disarmo, la non proliferazione delle armi di distruzione di  massa  e
il trasferimento internazionale di armi convenzionali; 
      d)  riflettere  sulle   principali   questioni   internazionali
d'interesse   comune   intensificando   lo   scambio   d'informazioni
pertinenti tra le Parti e nei consessi internazionali; 
      e) intensificare le consultazioni su questioni  di  particolare
interesse per i paesi delle regioni dell'Asia-Pacifico ed europea, al
fine di promuovere  la  pace,  la  stabilita'  e  la  prosperita'  in
entrambe le regioni. 
    3. Il dialogo tra le Parti avviene  tramite  contatti,  scambi  e
consultazioni, in particolare nelle seguenti forme: 
      a) incontri di vertice a livello di capi di Stato e di  governo
ogniqualvolta le Parti lo ritengano necessario; 
      b) consultazioni annuali a  livello  ministeriale  in  sedi  da
concordarsi tra le Parti; 
      c) incontri informativi sui principali sviluppi  internazionali
e nazionali a livello di alti funzionari; 
      d) dialoghi settoriali su questioni d'interesse comune; 
      e)  scambi  di  delegazioni  tra  il   Parlamento   europeo   e
l'Assemblea nazionale della Repubblica di Corea.