(Accordo-art. 31)
 
                              Art. 31. 
 
                       Cooperazione giuridica 
 
    1. Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione  giudiziaria
in materia civile e commerciale, in particolare per  quanto  concerne
la  ratifica  e  l'attuazione  di  convenzioni  multilaterali   sulla
cooperazione giudiziaria in materia civile,  incluse  le  convenzioni
della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato  relative
alla  cooperazione  giuridica   e   alle   controversie   a   livello
internazionale e alla protezione dei minori. 
    2. Le Parti convengono di agevolare  e  incoraggiare  il  ricorso
all'arbitrato per  comporre  le  controversie  civili  e  commerciali
private ogniqualvolta gli  strumenti  internazionali  applicabili  lo
consentano. 
    3. Per quanto concerne la  cooperazione  giudiziaria  in  materia
penale,  le  Parti  si   adoperano   per   migliorare   gli   accordi
sull'assistenza  giuridica  reciproca  e  sull'estradizione,  il  che
comprende   eventualmente   l'adesione   ai   pertinenti    strumenti
internazionali delle Nazioni Unite, tra cui lo statuto di Roma  della
Corte penale internazionale di cui all'art. 6 del presente accordo, e
l'applicazione di tali strumenti.