(Accordo-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
                    Protezione dei dati personali 
 
    1. Le Parti convengono di cooperare per migliorare il livello  di
protezione dei dati personali in conformita' alle piu' rigorose norme
internazionali,  come  quelle  contenute  negli  orientamenti   delle
Nazioni Unite per la gestione degli schedari computerizzati  di  dati
personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea  generale  delle  Nazioni
Unite, del 14 dicembre 1990). 
    2. La cooperazione in materia di protezione  dei  dati  personali
puo' comprendere, tra l'altro, scambi d'informazioni e di  conoscenze
specialistiche.