Art. 32. Protezione dei dati personali 1. Le Parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformita' alle piu' rigorose norme internazionali, come quelle contenute negli orientamenti delle Nazioni Unite per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 14 dicembre 1990). 2. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali puo' comprendere, tra l'altro, scambi d'informazioni e di conoscenze specialistiche.