(Accordo-art. 33)
 
                              Art. 33. 
 
                             Migrazione 
 
    1.  Le  Parti  convengono  di  rafforzare  e   intensificare   la
cooperazione nei settori della migrazione clandestina e del  traffico
e della tratta di  esseri  umani  nonche'  d'includere  le  questioni
connesse alla migrazione nelle strategie nazionali  per  lo  sviluppo
economico e sociale delle regioni di provenienza dei migranti. 
    2. Nel quadro della cooperazione volta a prevenire e  controllare
l'immigrazione clandestina, le  Parti  convengono  di  riammettere  i
propri cittadini in situazione di soggiorno irregolare nel territorio
dell'altra Parte. Le Parti forniscono ai propri  cittadini  documenti
d'identita' appropriati a  tal  fine.  In  caso  di  dubbi  circa  la
cittadinanza, le Parti  convengono  d'identificare  i  loro  presunti
cittadini. 
    3. Le Parti  si  adoperano  per  concludere,  se  necessario,  un
accordo che regoli gli obblighi specifici di riammissione dei  propri
cittadini. Tale accordo comprendera' anche le condizioni  applicabili
ai cittadini di altri paesi e agli apolidi.