Art. 33. Migrazione 1. Le Parti convengono di rafforzare e intensificare la cooperazione nei settori della migrazione clandestina e del traffico e della tratta di esseri umani nonche' d'includere le questioni connesse alla migrazione nelle strategie nazionali per lo sviluppo economico e sociale delle regioni di provenienza dei migranti. 2. Nel quadro della cooperazione volta a prevenire e controllare l'immigrazione clandestina, le Parti convengono di riammettere i propri cittadini in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dell'altra Parte. Le Parti forniscono ai propri cittadini documenti d'identita' appropriati a tal fine. In caso di dubbi circa la cittadinanza, le Parti convengono d'identificare i loro presunti cittadini. 3. Le Parti si adoperano per concludere, se necessario, un accordo che regoli gli obblighi specifici di riammissione dei propri cittadini. Tale accordo comprendera' anche le condizioni applicabili ai cittadini di altri paesi e agli apolidi.