(Accordo-art. 34)
 
                              Art. 34. 
 
                   Lotta contro le droghe illecite 
 
    1. Nel rispetto delle rispettive  leggi  e  normative,  le  Parti
mirano a ridurre l'offerta,  il  traffico  e  la  domanda  di  droghe
illecite e il loro impatto sui consumatori di droga e sulla  societa'
nel suo complesso e a prevenire con maggiore efficacia la  diversione
dei precursori di droghe utilizzati per  la  produzione  illecita  di
stupefacenti e sostanze psicotrope. Nell'ambito di tale cooperazione,
le  Parti  assicurano  l'adozione  di  un'impostazione   globale   ed
equilibrata per il  raggiungimento  di  detti  obiettivi  tramite  la
regolamentazione dei mercati legali e un'azione  e  un  coordinamento
efficaci tra le autorita' competenti, anche nei settori della salute,
dell'istruzione, dell'attivita' di contrasto e della giustizia. 
    2. Le Parti concordano i metodi di  cooperazione  per  conseguire
tali obiettivi  e  basano  le  loro  azioni  su  principi  concordati
rispondenti  alle   convenzioni   internazionali   pertinenti,   alla
dichiarazione  politica   e   alla   dichiarazione   speciale   sugli
orientamenti per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima
sessione speciale dell'Assemblea generale  delle  Nazioni  Unite  nel
giugno 1998.