Art. 34. Lotta contro le droghe illecite 1. Nel rispetto delle rispettive leggi e normative, le Parti mirano a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e il loro impatto sui consumatori di droga e sulla societa' nel suo complesso e a prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Nell'ambito di tale cooperazione, le Parti assicurano l'adozione di un'impostazione globale ed equilibrata per il raggiungimento di detti obiettivi tramite la regolamentazione dei mercati legali e un'azione e un coordinamento efficaci tra le autorita' competenti, anche nei settori della salute, dell'istruzione, dell'attivita' di contrasto e della giustizia. 2. Le Parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi e basano le loro azioni su principi concordati rispondenti alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sugli orientamenti per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998.