(Accordo-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
      Lotta contro la criminalita' organizzata e la corruzione 
 
    Le Parti convengono di cooperare  e  di  contribuire  alla  lotta
contro la  criminalita'  organizzata,  economica  e  finanziaria,  la
corruzione, la contraffazione e le  transazioni  illegali  adempiendo
pienamente ai loro obblighi internazionali reciproci in tale settore,
compresa la cooperazione effettiva per il recupero di  beni  o  fondi
derivanti da atti di corruzione.  Le  Parti  promuovono  l'attuazione
della Convenzione delle Nazioni Unite contro il  crimine  organizzato
transnazionale e relativi protocolli aggiuntivi e  della  Convenzione
delle Nazioni Unite contro la corruzione.