Art. 35. Lotta contro la criminalita' organizzata e la corruzione Le Parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la criminalita' organizzata, economica e finanziaria, la corruzione, la contraffazione e le transazioni illegali adempiendo pienamente ai loro obblighi internazionali reciproci in tale settore, compresa la cooperazione effettiva per il recupero di beni o fondi derivanti da atti di corruzione. Le Parti promuovono l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e relativi protocolli aggiuntivi e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.