Art. 36. Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo 1. Le Parti convengono sulla necessita' di agire e cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attivita' illecite, quali il traffico di droga e la corruzione, e per il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero di beni o fondi derivanti da atti delittuosi. 2. Le Parti possono scambiare informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge e applicare norme appropriate per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali competenti attivi in tale settore, come il Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio del denaro (FATF).