(Accordo-art. 36)
 
                              Art. 36. 
 
Lotta  contro  il  riciclaggio  di  denaro  e  il  finanziamento  del
                             terrorismo 
 
    1. Le Parti convengono sulla necessita' di agire e cooperare  per
impedire che i propri sistemi  finanziari  siano  utilizzati  per  il
riciclaggio dei proventi di attivita' illecite, quali il traffico  di
droga e la corruzione, e per il finanziamento  del  terrorismo.  Tale
cooperazione si estende al recupero di beni o fondi derivanti da atti
delittuosi. 
    2. Le Parti possono scambiare informazioni pertinenti nell'ambito
delle rispettive disposizioni di legge e applicare norme  appropriate
per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il  finanziamento  del
terrorismo,   equivalenti   a   quelle   adottate   dagli   organismi
internazionali competenti attivi in tale settore, come il  Gruppo  di
azione finanziaria internazionale sul riciclaggio del denaro (FATF).