Art. 37. Lotta contro la criminalita' informatica 1. Le Parti rafforzano la cooperazione al fine di prevenire e combattere la criminalita' ad alta tecnologia, informatica ed elettronica e la diffusione di contenuti terroristici su Internet mediante lo scambio d'informazioni e di esperienze pratiche nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e nei limiti della propria competenza. 2. Le Parti scambiano informazioni nei settori dell'istruzione e della formazione di investigatori specializzati nella criminalita' informatica, delle indagini sulla criminalita' informatica e della scienza forense digitale.