(Accordo-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
              Lotta contro la criminalita' informatica 
 
    1. Le Parti rafforzano la cooperazione al  fine  di  prevenire  e
combattere  la  criminalita'  ad  alta  tecnologia,  informatica   ed
elettronica e la diffusione di  contenuti  terroristici  su  Internet
mediante lo scambio  d'informazioni  e  di  esperienze  pratiche  nel
rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e nei  limiti  della
propria competenza. 
    2. Le Parti scambiano informazioni nei settori dell'istruzione  e
della formazione di investigatori  specializzati  nella  criminalita'
informatica, delle indagini sulla criminalita'  informatica  e  della
scienza forense digitale.