(Accordo-art. 38)
 
                              Art. 38. 
 
              Cooperazione nell'attivita' di contrasto 
 
    Le  Parti  convengono  di  assicurare  la  cooperazione  tra   le
autorita', le agenzie e i servizi di contrasto  e  di  contribuire  a
sventare e sconfiggere le minacce della  criminalita'  transnazionale
per entrambe le Parti.  La  cooperazione  tra  autorita',  agenzie  e
servizi  di  contrasto  puo'  attuarsi  sotto  forma  di   assistenza
reciproca nelle indagini, di condivisione di tecniche  investigative,
di corsi di formazione e di addestramento comuni  per  gli  operatori
preposti all'attivita' di contrasto e di ogni altro tipo di attivita'
congiunta e di assistenza concordato tra le Parti.