Art. 38. Cooperazione nell'attivita' di contrasto Le Parti convengono di assicurare la cooperazione tra le autorita', le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire a sventare e sconfiggere le minacce della criminalita' transnazionale per entrambe le Parti. La cooperazione tra autorita', agenzie e servizi di contrasto puo' attuarsi sotto forma di assistenza reciproca nelle indagini, di condivisione di tecniche investigative, di corsi di formazione e di addestramento comuni per gli operatori preposti all'attivita' di contrasto e di ogni altro tipo di attivita' congiunta e di assistenza concordato tra le Parti.