(Accordo-art. 39)
 
                              Art. 39. 
 
                               Turismo 
 
    Le Parti s'impegnano a instaurare una  cooperazione  nel  settore
del turismo al  fine  di  accrescere  e  migliorare  la  comprensione
reciproca e promuovere uno sviluppo  equilibrato  e  sostenibile  del
turismo. In particolare,  questa  cooperazione  puo'  attuarsi  sotto
forma di: 
      a)  scambio  d'informazioni  su  questioni  d'interesse  comune
concernenti il turismo; 
      b) organizzazione di eventi turistici; 
      c) scambi turistici; 
      d)  cooperazione  per  la  salvaguardia  e  la   gestione   del
patrimonio culturale; 
      e) cooperazione nella gestione del turismo.