Art. 39. Turismo Le Parti s'impegnano a instaurare una cooperazione nel settore del turismo al fine di accrescere e migliorare la comprensione reciproca e promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo. In particolare, questa cooperazione puo' attuarsi sotto forma di: a) scambio d'informazioni su questioni d'interesse comune concernenti il turismo; b) organizzazione di eventi turistici; c) scambi turistici; d) cooperazione per la salvaguardia e la gestione del patrimonio culturale; e) cooperazione nella gestione del turismo.