Art. 4. Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 1. Le Parti considerano la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di attori statali e non statali, una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. 2. Le Parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori tramite la piena attuazione dei rispettivi obblighi giuridici vigenti in materia di disarmo e non proliferazione e di altri strumenti pertinenti concordati dalle Parti. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. 3. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante: a) l'adozione delle misure necessarie per firmare, ratificare o aderire, secondo il caso, e attuare integralmente tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; b) l'istituzione di un sistema nazionale efficace di controllo delle esportazioni per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei beni e tecnologie ad esse correlati, inclusi controlli sugli utilizzatori finali e adeguate sanzioni civili e penali in caso di violazione dei controlli all'esportazione. 4. Le Parti convengono che il dialogo politico accompagni e consolidi i suddetti elementi.