(Accordo-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
  Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 
 
    1.  Le  Parti  considerano  la  proliferazione  delle   armi   di
distruzione di massa e dei relativi  vettori,  a  livello  di  attori
statali e non statali, una delle piu' gravi minacce per la stabilita'
e la sicurezza internazionali. 
    2. Le Parti convengono pertanto di  cooperare  e  di  contribuire
alla lotta contro proliferazione delle armi di distruzione di massa e
dei relativi vettori  tramite  la  piena  attuazione  dei  rispettivi
obblighi giuridici vigenti in materia di disarmo e non proliferazione
e di altri strumenti pertinenti  concordati  dalle  Parti.  Le  Parti
convengono  che   questa   disposizione   costituisce   un   elemento
fondamentale del presente accordo. 
    3. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla
lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di  massa  e
dei relativi vettori mediante: 
    a) l'adozione delle misure necessarie per firmare,  ratificare  o
aderire, secondo il caso, e attuare  integralmente  tutti  gli  altri
strumenti internazionali pertinenti; 
    b) l'istituzione di un sistema nazionale  efficace  di  controllo
delle esportazioni per prevenire  la  proliferazione  delle  armi  di
distruzione di massa e dei  beni  e  tecnologie  ad  esse  correlati,
inclusi controlli  sugli  utilizzatori  finali  e  adeguate  sanzioni
civili e penali in caso di violazione dei controlli all'esportazione. 
    4. Le Parti convengono  che  il  dialogo  politico  accompagni  e
consolidi i suddetti elementi.