Art. 41. Pubblica amministrazione Le Parti convengono di cooperare, mediante lo scambio di esperienze e migliori pratiche e sulla base di iniziative gia' in atto, in relazione alla modernizzazione della pubblica amministrazione sotto i seguenti aspetti: a) miglioramento dell'efficienza organizzativa; b) maggiore efficienza delle istituzioni nella prestazione di servizi; c) gestione trasparente delle risorse pubbliche e rendicontazione; d) miglioramento del quadro giuridico e istituzionale; e) progettazione e attuazione delle politiche.