Art. 42. Statistiche 1. Le Parti sviluppano e rafforzano la loro cooperazione sulle questioni statistiche, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine di fornire tempestivamente dati statistici comparabili a livello internazionale e affidabili. Ci si attende che sistemi statistici sostenibili, efficienti e professionalmente indipendenti forniscano ai cittadini, alle imprese e ai decisori delle Parti informazioni pertinenti che permettano loro di prendere decisioni informate. Le Parti si scambiano, tra l'altro, informazioni ed esperienze e sviluppano la cooperazione tenendo conto dell'esperienza gia' acquisita. Tale cooperazione ha come scopo: a) la progressiva armonizzazione dei sistemi statistici delle Parti; b) il perfezionamento dello scambio di dati tra le Parti, tenendo conto delle pertinenti metodologie applicate a livello internazionale; c) il miglioramento delle capacita' professionali degli operatori statistici, per consentire loro di applicare gli standard statistici pertinenti; d) la promozione dello scambio di esperienze tra le Parti sullo sviluppo delle competenze tecniche in materia di statistiche. 2. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici concordati congiuntamente, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale.