(Accordo-art. 42)
 
                              Art. 42. 
 
                             Statistiche 
 
    1. Le Parti sviluppano e rafforzano la  loro  cooperazione  sulle
questioni statistiche, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo
termine di fornire  tempestivamente  dati  statistici  comparabili  a
livello internazionale  e  affidabili.  Ci  si  attende  che  sistemi
statistici sostenibili, efficienti e  professionalmente  indipendenti
forniscano ai cittadini, alle  imprese  e  ai  decisori  delle  Parti
informazioni pertinenti che permettano  loro  di  prendere  decisioni
informate. Le  Parti  si  scambiano,  tra  l'altro,  informazioni  ed
esperienze e sviluppano la cooperazione tenendo conto dell'esperienza
gia' acquisita. 
    Tale cooperazione ha come scopo: 
      a) la progressiva armonizzazione dei sistemi  statistici  delle
Parti; 
      b) il perfezionamento dello  scambio  di  dati  tra  le  Parti,
tenendo  conto  delle  pertinenti  metodologie  applicate  a  livello
internazionale; 
      c)  il  miglioramento  delle  capacita'   professionali   degli
operatori statistici, per consentire loro di applicare  gli  standard
statistici pertinenti; 
      d) la promozione dello scambio di esperienze tra le Parti sullo
sviluppo delle competenze tecniche in materia di statistiche. 
    2. Le forme di cooperazione  possono  comprendere,  tra  l'altro,
programmi e progetti specifici concordati congiuntamente, il dialogo,
la cooperazione e iniziative su temi  d'interesse  comune  a  livello
bilaterale o multilaterale.