Art. 44. Comitato misto 1. Nell'ambito del presente accordo, le Parti istituiscono un comitato misto composto di rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e della Repubblica di Corea, dall'altra. 2. In sede di comitato misto si tengono consultazioni volte ad agevolare l'attuazione del presente accordo e conseguirne gli obiettivi generali e a mantenere la coerenza generale delle relazioni e assicurare il corretto funzionamento di qualsiasi altro accordo tra le Parti. 3. Il comitato misto ha i seguenti compiti: a) assicurare il corretto funzionamento del presente accordo; b) seguire lo sviluppo delle relazioni complessive tra le Parti; c) chiedere, se del caso, informazioni ai comitati o altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi rientranti nel quadro istituzionale comune ed esaminare le relazioni da essi presentate; d) scambiare opinioni e formulare proposte sulle questioni d'interesse comune, comprese le azioni future e le risorse disponibili per realizzarle; e) stabilire priorita' in relazione agli obiettivi del presente accordo; f) individuare metodi adeguati per prevenire eventuali problemi nei settori oggetto del presente accordo; g) comporre per consenso, a norma dell'art. 45, paragrafo 3, eventuali controversie sorte nell'applicazione o interpretazione del presente accordo; h) esaminare tutte le informazioni presentate da una Parte concernenti il mancato adempimento degli obblighi e tenere consultazioni con l'altra Parte per trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti a norma dell'art. 45, paragrafo 3. 4. Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Seul. A richiesta di una delle Parti vengono indette riunioni straordinarie. Il comitato misto e' presieduto a turno da ciascuna delle Parti e si riunisce, di norma, a livello di alti funzionari.