(Accordo-art. 45)
 
                              Art. 45. 
 
                       Modalita' di attuazione 
 
    1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico
necessario per adempiere agli obblighi che derivano loro dal presente
accordo e ne assicurano la conformita' con gli obiettivi stabiliti da
quest'ultimo. 
    2. L'attuazione e' fondata sul consenso e il  dialogo.  Tuttavia,
in  caso  di  divergenze  di  opinioni  riguardo  all'applicazione  o
all'interpretazione del presente accordo, ciascuna delle  Parti  puo'
sottoporre la questione al comitato misto. 
    3. Se una Parte ritiene che  l'altra  non  abbia  adempiuto  agli
obblighi che le derivano  dal  presente  accordo,  puo'  adottare  le
misure  del  caso  a  norma  del  diritto  internazionale.  Prima  di
procedere in tal senso, fatta eccezione per  i  casi  particolarmente
urgenti, essa  fornisce  al  comitato  misto  tutte  le  informazioni
necessarie per un  esame  approfondito  della  situazione.  Le  Parti
procedono a consultazioni in seno al comitato misto e, se entrambe vi
acconsentono, tali consultazioni  possono  essere  facilitate  da  un
mediatore nominato dal comitato misto. 
    4. In casi  particolarmente  urgenti,  la  misura  e'  notificata
immediatamente all'altra Parte. Su  richiesta  dell'altra  Parte,  le
consultazioni si tengono per un periodo non superiore  a  venti  (20)
giorni. Al termine di  questo  periodo  si  procede  all'applicazione
della misura. In tal caso, l'altra Parte puo' chiedere un arbitrato a
norma dell'art. 46 affinche' venga esaminato qualsiasi aspetto  della
misura o il suo fondamento.