Art. 45. Modalita' di attuazione 1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per adempiere agli obblighi che derivano loro dal presente accordo e ne assicurano la conformita' con gli obiettivi stabiliti da quest'ultimo. 2. L'attuazione e' fondata sul consenso e il dialogo. Tuttavia, in caso di divergenze di opinioni riguardo all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, ciascuna delle Parti puo' sottoporre la questione al comitato misto. 3. Se una Parte ritiene che l'altra non abbia adempiuto agli obblighi che le derivano dal presente accordo, puo' adottare le misure del caso a norma del diritto internazionale. Prima di procedere in tal senso, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione. Le Parti procedono a consultazioni in seno al comitato misto e, se entrambe vi acconsentono, tali consultazioni possono essere facilitate da un mediatore nominato dal comitato misto. 4. In casi particolarmente urgenti, la misura e' notificata immediatamente all'altra Parte. Su richiesta dell'altra Parte, le consultazioni si tengono per un periodo non superiore a venti (20) giorni. Al termine di questo periodo si procede all'applicazione della misura. In tal caso, l'altra Parte puo' chiedere un arbitrato a norma dell'art. 46 affinche' venga esaminato qualsiasi aspetto della misura o il suo fondamento.