Art. 46. Procedura di arbitrato 1. Il collegio arbitrale e' composto di tre (3) arbitri. Ciascuna Parte nomina un arbitro e il comitato misto nomina un terzo arbitro entro quattordici (14) giorni, secondo il caso, con decorrenza dalla richiesta di arbitrato presentata da una delle Parti. La nomina dell'arbitro scelto da una delle Parti e' notificata immediatamente all'altra Parte per iscritto e tramite i canali diplomatici. La decisione arbitrale e' presa a maggioranza. Gli arbitri si adoperano per giungere ad una decisione nei tempi piu' brevi possibili e, in ogni caso, entro tre (3) mesi dalla loro nomina. Il comitato misto concorda le procedure dettagliate per un rapido svolgimento dell'arbitrato. 2. Ciascuna Parte della controversia deve adottare le misure necessarie per dare attuazione alla decisione arbitrale. Se richiesto, gli arbitri formulano raccomandazioni sulle modalita' di attuazione della loro decisione al fine di ristabilire l'equilibrio di diritti e obblighi nell'ambito del presente accordo.