(Accordo-art. 46)
 
                              Art. 46. 
 
                       Procedura di arbitrato 
 
    1. Il collegio arbitrale e' composto di tre (3) arbitri. Ciascuna
Parte nomina un arbitro e il comitato misto nomina un  terzo  arbitro
entro quattordici (14) giorni, secondo il caso, con decorrenza  dalla
richiesta di arbitrato presentata  da  una  delle  Parti.  La  nomina
dell'arbitro scelto da una delle Parti e'  notificata  immediatamente
all'altra Parte per iscritto  e  tramite  i  canali  diplomatici.  La
decisione arbitrale e' presa a maggioranza. Gli arbitri si  adoperano
per giungere ad una decisione nei tempi piu' brevi  possibili  e,  in
ogni caso, entro tre (3) mesi dalla loro nomina.  Il  comitato  misto
concorda  le  procedure  dettagliate  per   un   rapido   svolgimento
dell'arbitrato. 
    2. Ciascuna Parte della  controversia  deve  adottare  le  misure
necessarie  per  dare  attuazione  alla   decisione   arbitrale.   Se
richiesto, gli arbitri formulano raccomandazioni sulle  modalita'  di
attuazione della loro decisione al fine di  ristabilire  l'equilibrio
di diritti e obblighi nell'ambito del presente accordo.