(Accordo-art. 47)
 
                              Art. 47. 
 
                             Definizione 
 
    Ai fini del presente accordo, per «parti» si  intendono  l'Unione
europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi  Stati
membri,  secondo  le  rispettive  competenze,  da  una  parte,  e  la
Repubblica di Corea, dall'altra.