Art. 49. Entrata in vigore, durata e denuncia 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, in attesa dell'entrata in vigore il presente accordo si applica a titolo provvisorio. L'applicazione provvisoria ha inizio il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente il completamento delle procedure necessarie. 3. Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle due Parti puo' comunicare per iscritto all'altra Parte la propria intenzione di denunciarlo. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la notifica.