(Accordo-art. 49)
 
                              Art. 49. 
 
                Entrata in vigore, durata e denuncia 
 
    1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno  del  mese
successivo  alla  data  in  cui   le   Parti   si   sono   notificate
reciprocamente l'avvenuto completamento  delle  procedure  giuridiche
necessarie a tal fine. 
    2. Fatto salvo il paragrafo 1, in attesa dell'entrata  in  vigore
il presente accordo si applica a titolo  provvisorio.  L'applicazione
provvisoria ha inizio il primo giorno del primo mese successivo  alla
data  in  cui  le  Parti  si  sono   notificate   reciprocamente   il
completamento delle procedure necessarie. 
    3. Il presente accordo e' concluso  per  un  periodo  illimitato.
Ciascuna delle due Parti puo' comunicare per iscritto all'altra Parte
la propria intenzione di denunciarlo. La denuncia prende effetto  sei
mesi dopo la notifica.