(Accordo-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
                  Armi leggere e di piccolo calibro 
 
    1. Le Parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento  e
la circolazione illegali di armi  leggere  e  di  piccolo  calibro  e
relative  munizioni  nonche'  la  loro  eccessiva  accumulazione,  le
carenze nella gestione, depositi non  sufficientemente  sicuri  e  la
diffusione  incontrollata  continuano  a  rappresentare   una   grave
minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. 
    2. Le Parti convengono di attuare i rispettivi impegni in materia
di contrasto al commercio illegale  di  armi  leggere  e  di  piccolo
calibro   e   relative   munizioni   nell'ambito   degli    strumenti
internazionali, tra  cui  il  programma  d'azione  dell'ONU  volto  a
prevenire, combattere e  sradicare  il  commercio  illegale  di  armi
leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e  lo  strumento
internazionale  volto  a  consentire  agli  Stati  d'identificare   e
rintracciare, in modo tempestivo e  affidabile,  armi  leggere  e  di
piccolo calibro (ITI), nonche' gli obblighi che derivano  loro  dalle
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 
    3.  Le  Parti  s'impegnano  a  cooperare  e  ad   assicurare   il
coordinamento, la complementarita' e la sinergia delle loro azioni di
contrasto al commercio illegale di armi leggere e di piccolo  calibro
e relative munizioni a livello mondiale,  regionale,  subregionale  e
nazionale.