(Accordo-art. 50)
 
                              Art. 50. 
 
                              Notifiche 
 
    Le   notifiche   a   norma   dell'art.   49   sono   indirizzate,
rispettivamente, al Segretariato generale del  Consiglio  dell'Unione
europea e al ministro degli  Affari  esteri  e  del  Commercio  della
Repubblica di Corea.