(Accordo-Dichiarazioni)
          DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE 
                       DEGLI ARTICOLI 45 E 46 
 
Le Parti sono Stati democratici. Esse desiderano lavorare insieme per
promuovere nel mondo i valori che condividono. Il loro accordo e'  un
segnale della comune determinazione a  promuovere  la  democrazia,  i
diritti umani, la non proliferazione e la lotta contro il  terrorismo
in tutto il mondo. L'attuazione del presente accordo  tra  Parti  che
condividono gli stessi valori si  fonda  pertanto  sui  principi  del
dialogo,  del  rispetto  reciproco,  del   partenariato   equo,   del
multilateralismo,  del  consenso   e   del   rispetto   del   diritto
internazionale. 
Ai fini della corretta interpretazione  e  dell'applicazione  pratica
del presente accordo, le Parti convengono che per "misure  del  caso"
di  cui  all'articolo  45,   paragrafo   3,   si   intendono   misure
proporzionate al mancato  adempimento  degli  obblighi  previsti  dal
presente accordo. Le misure possono essere adottate in riferimento al
presente accordo oppure a un accordo specifico rientrante nel  quadro
istituzionale comune.  Nella  scelta  delle  misure,  si  accorda  la
priorita' a quelle che meno inficiano il funzionamento degli accordi,
prendendo in considerazione l'eventuale utilizzo delle vie di ricorso
interne, ove disponibili. 
Ai fini della corretta interpretazione  e  dell'applicazione  pratica
del  presente  accordo,   le   Parti   convengono   che   per   "casi
particolarmente urgenti" di cui  all'articolo  45,  paragrafo  4,  si
intendono i casi di violazione sostanziale dell'accordo ad  opera  di
una delle Parti. Una violazione sostanziale dell'accordo  consiste  o
in una denuncia dell'accordo non sancita  dalle  norme  generali  del
diritto internazionale o nell'inosservanza  particolarmente  grave  e
sostanziale di un elemento essenziale dell'accordo. Le Parti valutano
un'eventuale violazione sostanziale  dell'articolo  4,  paragrafo  2,
prendendo  in  considerazione  l'eventuale  posizione  ufficiale  dei
competenti organismi internazionali. 
Per quanto attiene all'articolo 46, se sono state adottate misure  in
relazione a uno specifico accordo rientrante nel quadro istituzionale
comune, per l'attuazione della decisione del collegio  arbitrale  nei
casi in cui gli arbitri decidano che la misura in questione non fosse
giustificata o proporzionata, si applicano le pertinenti procedure di
composizione delle controversie definite nell'accordo specifico. 
 
            DICHIARAZIONE UNILATERALE DELL'UNIONE EUROPEA 
                          SULL'ARTICOLO 12 
 
I plenipotenziari degli Stati  membri  e  il  plenipotenziario  della
Repubblica  di  Corea  prendono  atto  della  seguente  dichiarazione
unilaterale: 
L'Unione europea dichiara che gli Stati membri  s'impegnano  a  norma
dell'articolo 12 soltanto se hanno sottoscritto tali principi di buon
governo in materia fiscale a livello dell'Unione europea. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico