DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DEGLI ARTICOLI 45 E 46 Le Parti sono Stati democratici. Esse desiderano lavorare insieme per promuovere nel mondo i valori che condividono. Il loro accordo e' un segnale della comune determinazione a promuovere la democrazia, i diritti umani, la non proliferazione e la lotta contro il terrorismo in tutto il mondo. L'attuazione del presente accordo tra Parti che condividono gli stessi valori si fonda pertanto sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato equo, del multilateralismo, del consenso e del rispetto del diritto internazionale. Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le Parti convengono che per "misure del caso" di cui all'articolo 45, paragrafo 3, si intendono misure proporzionate al mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo. Le misure possono essere adottate in riferimento al presente accordo oppure a un accordo specifico rientrante nel quadro istituzionale comune. Nella scelta delle misure, si accorda la priorita' a quelle che meno inficiano il funzionamento degli accordi, prendendo in considerazione l'eventuale utilizzo delle vie di ricorso interne, ove disponibili. Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le Parti convengono che per "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 45, paragrafo 4, si intendono i casi di violazione sostanziale dell'accordo ad opera di una delle Parti. Una violazione sostanziale dell'accordo consiste o in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o nell'inosservanza particolarmente grave e sostanziale di un elemento essenziale dell'accordo. Le Parti valutano un'eventuale violazione sostanziale dell'articolo 4, paragrafo 2, prendendo in considerazione l'eventuale posizione ufficiale dei competenti organismi internazionali. Per quanto attiene all'articolo 46, se sono state adottate misure in relazione a uno specifico accordo rientrante nel quadro istituzionale comune, per l'attuazione della decisione del collegio arbitrale nei casi in cui gli arbitri decidano che la misura in questione non fosse giustificata o proporzionata, si applicano le pertinenti procedure di composizione delle controversie definite nell'accordo specifico. DICHIARAZIONE UNILATERALE DELL'UNIONE EUROPEA SULL'ARTICOLO 12 I plenipotenziari degli Stati membri e il plenipotenziario della Repubblica di Corea prendono atto della seguente dichiarazione unilaterale: L'Unione europea dichiara che gli Stati membri s'impegnano a norma dell'articolo 12 soltanto se hanno sottoscritto tali principi di buon governo in materia fiscale a livello dell'Unione europea. Parte di provvedimento in formato grafico