Art. 7. Cooperazione nella lotta contro il terrorismo 1. Ribadendo l'importanza della lotta contro il terrorismo e conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi il diritto internazionale umanitario e quello in materia di diritti umani e rifugiati, nonche' alle rispettive legislazioni e normative e tenuto conto della strategia globale contro il terrorismo di cui alla risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006, le Parti convengono di cooperare nella prevenzione e repressione degli atti di terrorismo. 2. In particolare, le Parti agiscono in tal senso: a) nel quadro dell'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e degli obblighi che derivano loro da altri strumenti e convenzioni internazionali pertinenti; b) mediante scambi d'informazioni su gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno a norma del diritto internazionale e nazionale; c) mediante scambi di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e scambi di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo; d) mediante una cooperazione volta a rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo, compresa la definizione giuridica degli atti terroristici, e adoperandosi in particolare per giungere a un accordo sulla convenzione globale contro il terrorismo internazionale; e) attraverso la condivisione delle migliori pratiche nel settore della tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo.