(Accordo-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
            Cooperazione nella lotta contro il terrorismo 
 
    1. Ribadendo l'importanza della  lotta  contro  il  terrorismo  e
conformemente alle convenzioni internazionali  applicabili,  compresi
il diritto internazionale umanitario e quello in materia  di  diritti
umani e rifugiati, nonche' alle rispettive legislazioni e normative e
tenuto conto della strategia globale contro il terrorismo di cui alla
risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8
settembre 2006, le Parti convengono di cooperare nella prevenzione  e
repressione degli atti di terrorismo. 
    2. In particolare, le Parti agiscono in tal senso: 
      a) nel quadro dell'attuazione delle risoluzioni  del  Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite e degli obblighi che  derivano  loro
da altri strumenti e convenzioni internazionali pertinenti; 
      b) mediante scambi  d'informazioni  su  gruppi  terroristici  e
sulle loro reti di sostegno a  norma  del  diritto  internazionale  e
nazionale; 
      c) mediante scambi di pareri sui mezzi e sui metodi  utilizzati
per contrastare il terrorismo, anche dal punto  di  vista  tecnico  e
della formazione, e scambi di esperienze in  materia  di  prevenzione
del terrorismo; 
      d) mediante una cooperazione volta  a  rafforzare  il  consenso
internazionale  sulla  lotta  contro  il  terrorismo,   compresa   la
definizione giuridica degli  atti  terroristici,  e  adoperandosi  in
particolare per giungere  a  un  accordo  sulla  convenzione  globale
contro il terrorismo internazionale; 
      e) attraverso  la  condivisione  delle  migliori  pratiche  nel
settore  della  tutela  dei  diritti  umani  nella  lotta  contro  il
terrorismo.